Art. 54. Autoveicoli

  1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
         a. autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
  b. autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del conducente;
  c. autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a tra zione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quel lo del conducente;
  d. autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
  e. trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
  f. autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condi zioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di spe ciali attrezzature relative a tale scopo;
  g. autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'esse re muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
  h. autotreni: complessi di veicoli c delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell' art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto e' conside rato eccezionale;
  i. autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
  l. autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
  m. autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
  n. mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimi lati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produt tivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comun que nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altres, idonei allo specifi co impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
  1. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

ATTUAZIONI


Art. 201 (Art. 54 Cod. str.)

(Autotreni attrezzati per carichi indivisibili)

  1. Costituiscono un'unica unita', ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera h), del Codice, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 164, comma 2, del Codice, gli autotreni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio per il trasporto specifico di imbarcazioni o di velivoli.
  2. Costituiscono, altresi', un'unica unita' gli autotreni attrezzati per il trasporto di elementi indivisibili autoportanti poggianti contemporaneamente su due dispositivi a ralla, ancorati rispettivamente sulla motrice e sul rimorchio, a loro volta collegati o meno tramite timone. Detti elementi devono essere in grado di reagire alle sollecitazioni trasversali e longitudinali conseguenti al trasporto stesso.
  3. Il trasporto di elementi indivisibili autoportanti puo' essere effettuato mediante complessi di veicoli costituiti da un trattore per semirimorchio, un semirimorchio ed un rimorchio, quando il semirimorchio ed il rimorchio siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggi il carico indivisibile, oppure ancora tramite complessi di veicoli costituiti da un trattore stradale a due rimorchi, quando i due rimorchi siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggino gli elementi indivisibili.
  4. I complessi previsti al comma 2, possono essere realizzati entro i limiti previsti dagli articoli 61 e 62 del Codice. I complessi indicati al comma 3 possono essere realizzati solo ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del Codice, e pertanto solo se determinano il superamento dei limiti fissati dai predetti articoli 61 e 62. Qualora si verifichi eccedenza rispetto all'articolo 62 del Codice, ciascuno dei veicoli costituenti il complesso deve rispondere alle norme fissate per la categoria di appartenenza dall'appendice I al titolo I.
  5. La realizzazione dei complessi di cui al comma 4 deve avvenire nel rispetto delle specifiche tecniche diramate al riguardo dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

Art. 202 (Art. 54 Cod. str.)

(Materiali trasportabili dai veicoli mezzi d'opera)

  1. Tra i materiali assimilati indicati dall'articolo 54, comma 1, lettera n), del Codice, sono compresi quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o dello spurgo dei pozzi neri effettuata mediante idonee apparecchiature installate sui veicoli mezzi d'opera.
  2. Il ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le caratteristiche riguardanti le particolari attrezzature necessarie per il carico, lo scarico e l'eventuale compattazione delle materie trasportate con veicoli mezzi d'opera. Puo' altresi' classificare, tra i materiali assimilati trasportabili dai mezzi d'opera, altri materiali risultanti da necessita' operative industriali e la cui rimozione sia connessa con esigenze di salvaguardia di inquinamento ambientale e di sicurezza del trasporto.

Art. 203 (Art. 54 Cod. str.)

(Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale)

  1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autov dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
    1.  
    2. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
    3. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
    4. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
    5. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
    6. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
    7. telai con selle per il trasporto di coils;
    8. betoniere;
    9. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
    10. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
    11. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
    12. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
    13. furgoni blindati per il trasporto valori;
    14. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
  2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
    1. trattrici stradali;
    2. autospazzatrici;
    3. autospazzaneve;
    4. autopompe;
    5. autoinnaffiatrici;
    6. autoveicoli attrezzi;
    7. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
    8. autoveicoli gru;
    9. autoveicoli per il soccorso stradale;
    10. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
    11. autosgranatrici;
    12. autotrebbiatrici;
    13. autoambulanze;
    14. autofunebri;
    15. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
    16. autoveicoli per disinfezioni;
    17. autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purche' provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
    18. autoveicoli per radio, televisione, cinema;
    19. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
    20. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
    21. autocappella;
    22. auto attrezzate per irrorare i campi;
    23. autosaldatrici;
    24. auto con installazioni telegrafiche;
    25. autoscavatrici;
    26. autoperforatrici;
    27. autosega;
    28. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
    29. autopompe per calcestruzzo;
    30. autoveicoli per uso abitazione;
    31. autoveicoli per uso ufficio;
    32. autoveicoli per uso officina;
    33. autoveicoli per uso negozio;
    34. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
    35. altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
  3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n 463, aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 e' attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.



 

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