Art. 56. Rimorchi
- Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1
lettera e) e dal comma 2 dell'art. 53, i rimorchi sono veicoli
destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al
comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55 con
esclusione degli autosnodati.
- I rimorchi si distinguono in:
- rimorchi per trasporto di
persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai
semirimorchi;
- rimorchi per trasporto di cose;
- rimorchi per
trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f)
dell'art. 54;
- rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi
delle lettere g) e h) dell' art. 54;
- caravan: rimorchi ad un
asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro,
aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad
alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
- rimorchi per trasporto
di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due
assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di
specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche
e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
- I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una
parte di essi si sovrapponga all'unita' motrice e che una parte
notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta
motrice.
- I carrelli appendice a non piu' di due ruote destinati al
trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da
autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli
indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti
integranti di questi purche' rientranti nei limiti di sagoma e
di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e del regolamento.
ATTUAZIONI
Art. 204 (Art. 56 Cod. str.)
(Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale)
- Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2,
lettera c), del Codice, per il trasporto specifico i rimorchi
ed i semirimorchi dotati di una delle seguenti carrozzerie
permanentemente installate:
- furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo
refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate
in regime di temperatura controllata;
- carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il
trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il
trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
- telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il
trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- telai con selle per il trasporto di coils;
- betoniere;
- carrozzerie destinate al trasporto di persone in
particolari condizioni e distinte da una particolare
attrezzatura idonea a tale scopo;
- carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di
materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di
normative comunitarie in proposito;
- carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico,
idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto
esclusivo di animali vivi;
- telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di
velivoli;
- altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto
specifico dal ministero dei Trasporti e della Navigazione -
Direzione generale della M.C.T.C.
- Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2,
lettera d), del Codice, per uso speciale i rimorchi:
- destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati;
- carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati;
- adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari;
- attrezzati con pompe;
- attrezzati con scale;
- attrezzati con gru;
- attrezzati con saldatrici;
- attrezzati con scavatrici;
- attrezzati con perforatrici;
- attrezzati con gruppi elettrogeni;
- attrezzati con bobine avvolgicavi;
- attrezzati per uso abitazione;
- attrezzati per uso ufficio;
- attrezzati per uso officina;
- attrezzati per uso negozio;
- attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso
speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione -
Direzione generale della M.C.T.C.
- Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui alla tariffa
I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato dal
decreto ministeriale 15 marzo 1958 e' attribuita, nelle
annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata
fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra
massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato
con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la
tara del telaio incrementata del 20%.
Art. 205 (Art. 56 Cod. str.)
(Dimensioni, masse, organi di traino ed identificazione dei carrelli-appendice)
- Le dimensioni e le masse massime ammissibili dei
carrelli-appendice in relazione alla massa a vuoto
dell'autoveicolo trattore sono:
- per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a
1000 kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20
m di larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno carico;
- per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000
kg: 2,50 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,50 m
di larghezza; 600 kg di massa complessiva a pieno carico;
- per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg:
4,10 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,80 m di
larghezza; 2000 kg di massa complessiva a pieno carico.
- La larghezza del carrello-appendice non deve comunque
superare quella dell'autoveicolo trattore e l'altezza massima
non deve essere superiore a 2,50 m.
- I carrelli-appendice a una ruota devono avere gli organi di
traino muniti di due attacchi, la cui idoneita' deve essere
accertata in sede di visita e prova, in conformita' con le
prescrizioni emanate dal ministero dei Trasporti - Direzione
generale della M.C.T.C. Per gli occhioni ed i timoni dei
carrelli appendice a due ruote si applicano le stesse norme
valide per i rimorchi di corrispondente massa complessiva.
- Ogni carrello-appendice deve essere individuato con un
numero progressivo di costruzione punzonato anteriormente sul
lato destro del telaio a cura della fabbrica costruttrice.
- Nella carta di circolazione del veicolo trattore devono
essere annotati il numero del telaio, le dimensioni, la
carrozzeria, la massa complessiva ed il tipo di dispositivo di
frenatura del carrello appendice di cui e' ammesso il traino.