Art. 57. Macchine agricole
- Le macchine agricole sono macchine a
ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle
attivita' agricole e forestali e possono, in quanto veicoli,
circolare su strada per il proprio trasferimento e per il
trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di
prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonche' di
addetti alle lavorazioni; possono, altresŤ, portare
attrezzature destinate alla esecuzione di dette attivita'.
- Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
- Semoventi:
- trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di
carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla
trazione, concepite per tirare, spingere, portare o prodotti
agricoli o sostanze di uso agrario nonche' azionare determinati
strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o
semiportate da considerare parte integrante della trattrice
agricola;
- macchine agricole operatrici a due o piu' assi: macchine
munite o predisposte per l'applicazione di speciali
apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;
- macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili
da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con
carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del
conducente. La massa complessiva non puo' superare 0,7 t compreso
il conducente;
- Trainate
- macchine agricole operatrici: macchine per
l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di
attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni
meccanico-agrarie,trainabili dalle macchine agricole semoventi
ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3)
- rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e
trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere
muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la
massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono
considerati parte integrante della trattrice traente.
- Ai fini della circolazione: su strada, le macchine agricole
semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non
devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la
velocita' di 40 km/h; macchine agricole a ruote metalliche,
semi pneumatiche o ad angoli metallici, purche' muniti di
sovrapattini, nonche' le macchine agricole operatrici ad un
asse con carrello per il conducente non devono essere atte
a superare, su strada orizzontale, la velocita' di 15 km/h.
- Le macchine agricole di cui alla lettera a), punti 1 e
2, e di cui alla lettera b), numero 1, possono essere
attrezzate con un numero di posti per gli addetti non
superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi
agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo
degli addetti, purche' muniti di idonea attrezzatura non
permanente.
ATTUAZIONI
Art. 206 (Art. 57 Cod. str.)
(Attrezzature delle macchine agricole)
- Le attrezzature delle macchine agricole sono
apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle attivita'
agricole e forestali di cui all'articolo 57, comma 1, del
Codice.
- Ai fini della circolazione stradale le attrezzature di cui
al comma 1 si distinguono in attrezzature portate e
semiportate; entrambi i tipi di attrezzature sono agganciate
agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola.
- Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene
integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina
agricola.
- Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa viene
parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote
equipaggianti l'attrezzatura stessa; in tal caso gli appositi
attacchi devono consentire una oscillazione dell'attrezzatura
sul piano verticale.
- Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 572 e successive
modificazioni.
Art. 207 (Art. 57 Cod. str.)
(Trattrici agricole con piano di carico)
- Le trattrici agricole di cui all'articolo 57, comma 2,
lettera a), punto 1), del Codice possono essere allestite con
piano di carico anche amovibile nel rispetto delle prescrizioni
seguenti:
- quando la carreggiata minima di uno degli assi e' inferiore o uguale a 1,35 m:
- le dimensioni del piano di carico non possono
superare, in lunghezza, 3,4 volte la carreggiata minima e, in
larghezza, 1,60 m;
- la lunghezza del veicolo non puo' superare 6,00 m;
- la massa a pieno carico della trattrice non puo'
superare 3,5 t;
- quando la carreggiata minima di uno degli assi e' superiore
a 1,35 m, la lunghezza del piano di carico non puo' superare 1,4
volte la carreggiata massima ammissibile per la circolazione;
la larghezza massima di detto piano non deve superare quella
massima ammessa per la circolazione stradale della trattrice
agricola priva di attrezzi.
- Nel caso di accoppiamento di trattrice agricola con
rimorchio ad uno o piu' assi, ovvero con macchina agricola
operatrice trainata, non si devono verificare interferenze tra
i piani di carico dei veicoli nell'ambito dei gradi di liberta'
previsti per gli organi di agganciamento.
Art. 208 (Art. 57 Cod. str.)
(Limiti per il trasporto delle persone con le macchine agricole)
- Il trasporto per motivi di lavoro dell'accompagnatore di
animali o di prodotti agricoli o di sostanze di uso agrario,
nonche' degli addetti ai lavori agricoli, puo' essere consentito
nel limite massimo di due unita' soltanto sulle trattrici
agricole nonche' sulle macchine agricole operatrici semoventi a
due o piu' assi aventi velocita' massima non superiore a 30 km/h;
il trasporto di persone sui rimorchi agricoli e' ammesso nei
limiti e con le modalita' fissate nell'articolo 209. E' comunque
vietato il trasporto di persone in piedi.
- Per effettuare il trasporto di persone occorre richiedere
ad un ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. l'accertamento dell'idoneita' della macchina stessa,
attrezzata per il trasporto di persone. L'uffficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C., accertata l'idoneita'
della macchina, annota sulla carta di circolazione il numero
delle persone che possono essere trasportate, compreso il
conducente, e l'attrezzatura prescritta.
- Il trasporto di persone sui rimorchi agricoli puo'
effettuarsi soltanto dal luogo dove ha sede l'azienda agricola
o dal centro di raccolta al posto di lavoro, e viceversa.
- Sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere,
inoltre, indicate le targhe delle trattrici alle quali il
rimorchio stesso puo' essere agganciato.
Art. 209 (Art. 57 Cod. str.)
(Equipaggiamento ed attrezzatura delle macchine agricole semoventi per il trasporto di persone)
- I sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine
agricole semoventi, devono rispondere alle prescrizioni di cui
all'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1981, n. 212; dette prescrizioni si applicano
integralmente per le trattrici agricole e, per quanto
possibile, per le altre macchine agricole semoventi.
- I rimorchi agricoli, per effettuare il trasporto di persone,
devono essere di tipo omologato, almeno a due assi,
equipaggiati con dispositivo di frenatura di tipo continuo ed
automatico oppure misto ed automatico; devono, inoltre, essere
muniti di idonee sospensioni.
- I sedili disposti sul pianale del rimorchio, durante il
trasporto delle persone, devono essere fissati solidamente, sia
dalla parte anteriore che da quella posteriore ed in
corrispondenza di intervalli non superiori a due posti, con
elementi in ferro e bulloni direttamente alla struttura
portante del veicolo.
- Sono vietati l'attacco dei sedili alle sponde del rimorchio
e la possibilita' di appoggio delle persone alle sponde stesse;
i sedili devono essere muniti di spalliera dell'altezza di
almeno 300 mm e di braccioli, alle estremita' laterali, alti
almeno 200 mm.
- La larghezza del sedile per ciascun posto non dovra' essere
inferiore a 500 mm, la profondita' non inferiore a 300 mm, la
distanza tra gli schienali di due file parallele di sedili non
inferiore a 800 mm.
- La corsia longitudinale non dovra' essere inferiore a 400
mm, misurata all'altezza del piano del sedile.
- Il rimorchio, durante il trasporto delle persone, deve
essere equipaggiato con centine e telone per tutta la sua
lunghezza, oppure con sponde alte non meno di 900 mm, e munito
di scala amovibile.
- Il numero delle persone trasportabili e' commisurato al
numero dei posti a sedere e, comunque, mai superiore a 20.
Inoltre la somma della massa delle persone trasportate,
determinata assumendo convenzionalmente la massa di ciascuna
persona pari a 70 kg piu' 10 kg di bagagli o attrezzi, e della
tara del rimorchio attrezzato non deve superare la massa
complessiva a pieno carico assegnata al rimorchio stesso in
sede di omologazione.
Art. 210 (Art. 57 Cod. str.)
(Velocita' teorica ed effettiva delle macchine agricole semoventi)
- La velocita' massima teorica per costruzione delle macchine
agricole semoventi di cui all'articolo 57 del Codice deve
essere calcolata secondo tabelle di unificazione approvate dal
ministero dei Trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
- La velocita' massima effettiva deve essere verificata
secondo tabelle di unificazione approvate dal ministero dei
Trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
- Alle velocita' massime del veicolo indicate dal costruttore
e rientranti nei limiti previsti dall'articolo 57 del Codice,
si applicano le tolleranze previste al riguardo dalle normative
comunitarie.