Art. 57. Macchine agricole

  1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attivita' agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonche' di addetti alle lavorazioni; possono, altresŤ, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attivita'.

  2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

    1. Semoventi:

      1. trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare o prodotti agricoli o sostanze di uso agrario nonche' azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;

      2. macchine agricole operatrici a due o piu' assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;

      3. macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente;

    2. Trainate

      1. macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie,trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3)

      2. rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

      3. Ai fini della circolazione: su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di 40 km/h; macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o ad angoli metallici, purche' muniti di sovrapattini, nonche' le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di 15 km/h.

      4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), punti 1 e 2, e di cui alla lettera b), numero 1, possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purche' muniti di idonea attrezzatura non permanente.


ATTUAZIONI


Art. 206 (Art. 57 Cod. str.)

(Attrezzature delle macchine agricole)

  1. Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle attivita' agricole e forestali di cui all'articolo 57, comma 1, del Codice.

  2. Ai fini della circolazione stradale le attrezzature di cui al comma 1 si distinguono in attrezzature portate e semiportate; entrambi i tipi di attrezzature sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola.

  3. Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola.

  4. Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa; in tal caso gli appositi attacchi devono consentire una oscillazione dell'attrezzatura sul piano verticale.

  5. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 572 e successive modificazioni.


Art. 207 (Art. 57 Cod. str.)

(Trattrici agricole con piano di carico)

  1. Le trattrici agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a), punto 1), del Codice possono essere allestite con piano di carico anche amovibile nel rispetto delle prescrizioni seguenti:

    1. quando la carreggiata minima di uno degli assi e' inferiore o uguale a 1,35 m:

      1. le dimensioni del piano di carico non possono superare, in lunghezza, 3,4 volte la carreggiata minima e, in larghezza, 1,60 m;
      2. la lunghezza del veicolo non puo' superare 6,00 m;
      3. la massa a pieno carico della trattrice non puo' superare 3,5 t;

    2. quando la carreggiata minima di uno degli assi e' superiore a 1,35 m, la lunghezza del piano di carico non puo' superare 1,4 volte la carreggiata massima ammissibile per la circolazione; la larghezza massima di detto piano non deve superare quella massima ammessa per la circolazione stradale della trattrice agricola priva di attrezzi.

  2. Nel caso di accoppiamento di trattrice agricola con rimorchio ad uno o piu' assi, ovvero con macchina agricola operatrice trainata, non si devono verificare interferenze tra i piani di carico dei veicoli nell'ambito dei gradi di liberta' previsti per gli organi di agganciamento.


Art. 208 (Art. 57 Cod. str.)

(Limiti per il trasporto delle persone con le macchine agricole)

  1. Il trasporto per motivi di lavoro dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli o di sostanze di uso agrario, nonche' degli addetti ai lavori agricoli, puo' essere consentito nel limite massimo di due unita' soltanto sulle trattrici agricole nonche' sulle macchine agricole operatrici semoventi a due o piu' assi aventi velocita' massima non superiore a 30 km/h; il trasporto di persone sui rimorchi agricoli e' ammesso nei limiti e con le modalita' fissate nell'articolo 209. E' comunque vietato il trasporto di persone in piedi.

  2. Per effettuare il trasporto di persone occorre richiedere ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'accertamento dell'idoneita' della macchina stessa, attrezzata per il trasporto di persone. L'uffficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., accertata l'idoneita' della macchina, annota sulla carta di circolazione il numero delle persone che possono essere trasportate, compreso il conducente, e l'attrezzatura prescritta.

  3. Il trasporto di persone sui rimorchi agricoli puo' effettuarsi soltanto dal luogo dove ha sede l'azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di lavoro, e viceversa.

  4. Sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere, inoltre, indicate le targhe delle trattrici alle quali il rimorchio stesso puo' essere agganciato.


Art. 209 (Art. 57 Cod. str.)

(Equipaggiamento ed attrezzatura delle macchine agricole semoventi per il trasporto di persone)

  1. I sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine agricole semoventi, devono rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212; dette prescrizioni si applicano integralmente per le trattrici agricole e, per quanto possibile, per le altre macchine agricole semoventi.

  2. I rimorchi agricoli, per effettuare il trasporto di persone, devono essere di tipo omologato, almeno a due assi, equipaggiati con dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico oppure misto ed automatico; devono, inoltre, essere muniti di idonee sospensioni.

  3. I sedili disposti sul pianale del rimorchio, durante il trasporto delle persone, devono essere fissati solidamente, sia dalla parte anteriore che da quella posteriore ed in corrispondenza di intervalli non superiori a due posti, con elementi in ferro e bulloni direttamente alla struttura portante del veicolo.

  4. Sono vietati l'attacco dei sedili alle sponde del rimorchio e la possibilita' di appoggio delle persone alle sponde stesse; i sedili devono essere muniti di spalliera dell'altezza di almeno 300 mm e di braccioli, alle estremita' laterali, alti almeno 200 mm.

  5. La larghezza del sedile per ciascun posto non dovra' essere inferiore a 500 mm, la profondita' non inferiore a 300 mm, la distanza tra gli schienali di due file parallele di sedili non inferiore a 800 mm.

  6. La corsia longitudinale non dovra' essere inferiore a 400 mm, misurata all'altezza del piano del sedile.

  7. Il rimorchio, durante il trasporto delle persone, deve essere equipaggiato con centine e telone per tutta la sua lunghezza, oppure con sponde alte non meno di 900 mm, e munito di scala amovibile.

  8. Il numero delle persone trasportabili e' commisurato al numero dei posti a sedere e, comunque, mai superiore a 20. Inoltre la somma della massa delle persone trasportate, determinata assumendo convenzionalmente la massa di ciascuna persona pari a 70 kg piu' 10 kg di bagagli o attrezzi, e della tara del rimorchio attrezzato non deve superare la massa complessiva a pieno carico assegnata al rimorchio stesso in sede di omologazione.


Art. 210 (Art. 57 Cod. str.)

(Velocita' teorica ed effettiva delle macchine agricole semoventi)

  1. La velocita' massima teorica per costruzione delle macchine agricole semoventi di cui all'articolo 57 del Codice deve essere calcolata secondo tabelle di unificazione approvate dal ministero dei Trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

  2. La velocita' massima effettiva deve essere verificata secondo tabelle di unificazione approvate dal ministero dei Trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

  3. Alle velocita' massime del veicolo indicate dal costruttore e rientranti nei limiti previsti dall'articolo 57 del Codice, si applicano le tolleranze previste al riguardo dalle normative comunitarie.


 

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