Art. 58. Macchine operatrici
- Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a
ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada
o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con
speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su
strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose
connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del
cantiere, nei limiti e con le modalita' stabilite dal regolamento
di esecuzione.
- Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici
si distinguono in: a) macchine impiegate per la costruzione e la
manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per
il ripristino del traffico; b) macchine sgombraneve, spartineve o
ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili; c) carrelli:
veicoli destinati alla movimentazione di cose.
- Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro
caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti
per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del
conducente.
- Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici
non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la
velocita' di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non
pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su
strada orizzontale, la velocita' di 15 km/h.
ATTUAZIONI
Art. 211 (Art. 58 Cod. str.)
(Limiti e modalita' di circolazione delle macchine operatrici)
- Le macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del Codice,
possono circolare su strada nel rispetto delle prescrizioni
imposte dall'articolo 114 del Codice, nonche' di quelle
eventualmente riportate, ai fini della sicurezza della
circolazione stradale e della destinazione, sulla relativa
carta di circolazione rilasciata da un ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C.
- Nell'evenienza di cui al comma 1, le macchine operatrici
possono altresi' circolare con o senza le attrezzature di lavoro
riconosciute installabili o asportabili in sede di approvazione
o di omologazione, purche', in ogni caso, vengano rispettati i
limiti dimensionali o di massa accertati in tale sede, ivi
compreso il valore del rapporto minimo fra la massa o le masse
gravanti sull'asse o sugli assi anteriori e quella o quelle
gravanti sull'asse o sugli assi posteriori.
- Delle possibilita' previste al comma 2 deve essere fatta
esplicita menzione sulla carta di circolazione rilasciata da
un'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
per la macchina operatrice interessata.
Art. 212 (Art. 58 Cod. str.)
(Attrezzature delle macchine operatrici)
- Le macchine operatrici possono essere approvate od omologate
con attrezzature tra loro diversificate, a condizione che il
sistema di lavoro non subisca variazioni secondo le
prescrizioni dettate in merito dal ministro dei Trasporti con
proprio decreto.
Art. 213 (Art. 58 Cod. str.)
(Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali)
- Sono denominati mezzi di movimentazione i veicoli destinati
a trasporti combinati o alla movimentazione di veicoli e
containers carrellati nelle aree portuali, aeroportuali o di
interscambio, o destinati a collegare due o piu' delle aree
suddette, anche se interrotte da aree pubbliche.
- I mezzi di movimentazione sono inquadrati tra le macchine
operatrici di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del
Codice.
- Le prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione
dei mezzi di movimentazione sono
Trasporti con proprio decreto.