Art. 58. Macchine operatrici

  1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalita' stabilite dal regolamento di esecuzione.

  2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in: a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili; c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

  3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.

  4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di 15 km/h.


ATTUAZIONI


Art. 211 (Art. 58 Cod. str.)

(Limiti e modalita' di circolazione delle macchine operatrici)

  1. Le macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del Codice, possono circolare su strada nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'articolo 114 del Codice, nonche' di quelle eventualmente riportate, ai fini della sicurezza della circolazione stradale e della destinazione, sulla relativa carta di circolazione rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

  2. Nell'evenienza di cui al comma 1, le macchine operatrici possono altresi' circolare con o senza le attrezzature di lavoro riconosciute installabili o asportabili in sede di approvazione o di omologazione, purche', in ogni caso, vengano rispettati i limiti dimensionali o di massa accertati in tale sede, ivi compreso il valore del rapporto minimo fra la massa o le masse gravanti sull'asse o sugli assi anteriori e quella o quelle gravanti sull'asse o sugli assi posteriori.

  3. Delle possibilita' previste al comma 2 deve essere fatta esplicita menzione sulla carta di circolazione rilasciata da un'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. per la macchina operatrice interessata.


Art. 212 (Art. 58 Cod. str.)

(Attrezzature delle macchine operatrici)

  1. Le macchine operatrici possono essere approvate od omologate con attrezzature tra loro diversificate, a condizione che il sistema di lavoro non subisca variazioni secondo le prescrizioni dettate in merito dal ministro dei Trasporti con proprio decreto.


Art. 213 (Art. 58 Cod. str.)

(Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali)

  1. Sono denominati mezzi di movimentazione i veicoli destinati a trasporti combinati o alla movimentazione di veicoli e containers carrellati nelle aree portuali, aeroportuali o di interscambio, o destinati a collegare due o piu' delle aree suddette, anche se interrotte da aree pubbliche.

  2. I mezzi di movimentazione sono inquadrati tra le macchine operatrici di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del Codice.

  3. Le prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei mezzi di movimentazione sono Trasporti con proprio decreto.


 

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