Art. 60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di intresse storico e collezionistico
- Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli
con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli
d'epoca, nonche' i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse
storico e collezionistico.
- Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli
e gli autoveicoli cancellati dal PRA perche' destinati alla loro
conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della
salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche
della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti,
nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni
stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono
iscritti in apposito elenco presso il Centro storico della
Direzione generale della M.C.T.C.
- I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
- la loro circolazione puo' essere consentita soltanto in
occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati,
limitatamente all'ambito della localita' e degli itinerari di
svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per
poter circolare, devono essere provvisti di una particolare
autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione e' compresa la
localita' sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia
stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore,
l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella
autorizzazione sono indicati la validita' della stessa, i percorsi
stabiliti e la velocita' massima consentita in relazione alla
garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
- il trasferimento di proprieta' degli stessi deve essere
comunicato alla Direzione generale della M.C.T.C., per
l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
- Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di
interesse storico o collezionistico tutti quelli di cui risulta
l'iscrizione nei registri previsti dall'art. 5, comma 34, del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. I detti
veicoli, qualora non iscritti al P.R.A. alla data di entrata in
vigore del presente codice, per poter circolare devono essere
reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A., secondo le
norme del presente codice. La reimmatricolazione e' ammessa quando
i motoveicoli e gli autoveicoli rivestono le caratteristiche di
valore storico o collezionistico necessarie per individuare tale
tipo di veicoli, determinate dal regolamento. Il regolamento
stabilisce anche le caratteristiche ed i requisiti tecnici che i
predetti veicoli devono presentare e che si ricollegano ai
requisiti previsti al momento della costruzione, con le
modificazioni necessarie per adattarli alle attuali esigenze della
circolazione. I medesimi veicoli sono iscritti in apposito elenco
presso la Direzione generale della M.C.T.C.
- I veicoli di interesse storico o collezionistico possono
circolare sulle strade purche' posseggano i requisiti previsti
per questo tipo di veicoli determinati dal regolamento ai sensi
del comma 4.
- Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione
prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5
sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal
regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila
se si tratta di autoveicoli, o da lire cinquantamila a lire
duecentomila se si tratta di motoveicoli.
ATTUAZIONI
Art. 214 (Art. 60 Cod. str.)
(Motoveicoli ed autoveicoli d'epoca)
- Ai veicoli d'epoca, iscritti nell'apposito elenco previsto
nell'art. 60, comma 2, del Codice, per la circolazione nei
luoghi consentiti, e' rilasciato il foglio di via e la targa
provvisoria previsti dall'articolo 99 del Codice.
- Nel foglio di via e' indicata la sua validita', limitata al
percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua
durata, nonche' la velocita' massima consentita in relazione alle
garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocita' non
puo' superare i seguenti limiti:
- 40 km/h, in ogni caso;
- 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota;
- 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici.
- Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie
sono avanzate all'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si svolge il raduno o
la manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso
di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono
redatte a nome dell'ente organizzatore della manifestazione e
indicano, ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la
fabbrica, il tipo ed il numero di telaio o di motore del
veicolo stesso, il percorso e la durata della manifestazione o
del raduno.
- Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione e'
subordinato alla condizione che il raduno o la manifestazione
interessi non meno di 15 partecipanti, al nulla osta dell'ente
o degli enti proprietari delle strade interessate nonche' alla
prescrizione della scorta degli organi di polizia.
- Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione
nell'apposito elenco, istituito presso il Centro storico della
Direzione generale della M.C.T.C., sono stabilite dal ministro
dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il ministro
del Tesoro, sentito il ministro delle Finanze.
Art. 215 (Art. 60 Cod. str.)
(Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico)
- Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i
motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI,
Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo
dotati della certificazione attestante la rispettiva data di
costruzione nonche' le caratteristiche tecniche.
- La data di costruzione deve risultare precedente di almeno
20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria
in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere
almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneita' alla
circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei
commi 5 e 6.
- I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono
conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione,
salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle
norme stabilite al comma 5.
- Possono altresi' essere riconosciute ammissibili dal
ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione
generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate
dalla impossibilita' di reperire i componenti originari o non
realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti
dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni
originarie risultanti all'atto della sua prima
immatricolazione. In ogni caso tali diversita' o modifiche
devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente
all'anno di fabbricazione del veicolo.
- La circolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico e' subordinata alla verifica delle prescrizioni
dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell'appendice
V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi
di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico,
segnalazione visiva e d'illuminazione nonche' sui pneumatici e
sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi
retrovisori e sul campo di visibilita' del conducente.
- Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e
collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti
aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in
generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente
regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano
stati riconosciuti ammissibili dal ministero dei Trasporti e
della Navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli
interessati e purche' siano di efficienza equivalente a quella
dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale
per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze
fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi.
- La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno
dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la
cessazione della circolazione dello stesso ed e' subordinata
all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del
Codice.
- Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri
di cui al comma 1, nonche' le certificazioni rilasciate dagli
stessi, sono stabilite periodicamente dal ministro dei
Trasporti e della Navigazione di concerto con il ministro del
Tesoro, sentito il il ministro delle Finanze.