Art. 61. Sagoma limite
- Fatto salvo quanto disposto nell'art.
10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo
compreso il suo carico deve avere:
- larghezza massima non
eccedente 2,50 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese
le sporgenze dovute ai retrovisori, purche' mobili;
- altezza
massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati
a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su
itinerari prestabiliti e' consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
- lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente
7,50 m per i veicoli ad un asse e 12 m per i veicoli isolati a
due o piu' assi.
- Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la
lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre
che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento;
gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il
trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti
possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e
filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,35 m
sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel
regolamento.
- Le caratteristiche costruttive e funzionali delle
autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro
dei Trasporti
- La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci
deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) puo'
raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai
retrovisori, purche' mobili.
- Ai fini della inscrivibilita' in curva dei veicoli e dei
complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da
soddisfare e le modalita' di controllo.
- I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano,
da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti
nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione
come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite
norme contenute nel regolamento.
- Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di
veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti
dal presente articolo salvo she lo stesso costituisca trasporto
eccezionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire. duemilioni. Per la
prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 164 comma 9
ATTUAZIONI
Art. 216 (Art. 61 Cod. str.)
(Lunghezza massima degli autoarticolati, degli autotreni e dei filotreni)
- La lunghezza massima di 16,50 m e' consentita per gli
autoarticolati in cui l'avanzamento dell'asse della ralla,
misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del
semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad
un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio,
risulti non superiore a 2,04 m. Qualora non si verifichi anche
una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli
autoarticolati non puo' superare 15,50 m, fermo restando quanto
stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/Cee e successive
modificazioni.
- La lunghezza massima di 18,35 m e' consentita per gli
autotreni ed i filotreni che presentano una distanza massima di
15,65 m, misurata parallelamente all'asse longitudinale
dell'autotreno, tra l'estremita' anteriore della zona di carico
dietro l'abitacolo e l'estremita' posteriore del rimorchio del
veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del
veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio nonche' una
distanza massima di 16,00 m, sempre misurata parallelamente
all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremita'
anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremita'
posteriore del rimorchio del veicolo combinato. Qualora non si
verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza
degli autotreni e dei filotreni non puo' superare 18,00 m, fermo
restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/Cee
e successive modificazioni.
- Il ministro dei Trasporti, con decreto emesso di concerto
con il ministro dei Lavori pubblici puo' determinare per gli
autoarticolati, per gli autotreni e per i filotreni valori
dimensionali diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2.
Art. 217 (Art. 61 Cod. str.)
(Inscrivibilita' in curva dei veicoli - Fascia d'ingombro)
- Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli, compreso il
relativo carico, deve potersi inscrivere in una corona
circolare (fascia d'ingombro) di raggio esterno 12,50 m e
raggio interno 5,30 m. Per i complessi di veicoli deve,
inoltre, essere verificata la condizione di inscrizione del
complesso entro la zona racchiusa dalla curva di minor raggio
descritta dal veicolo trattore, nonche' la possibilita' di
transito su curve altimetriche della superficie stradale.
- Ai veicoli impiegati per il trasferimento di carrozzerie
prive di carico utile, riconosciute idonee per il trasporto di
merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP),
che soddisfano le condizioni del comma 1, si applica, nei soli
confronti delle predette carrozzerie, il limite per la
larghezza massima prevista all'articolo 61, comma 4, del
Codice.
- Le condizioni di inscrizioni e le possibilita' di transito
sono definite da tabelle di unificazione approvate dal
ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione
generale della M.C.T.C.
- Al fine di stabilire condizioni generalizzate di
compatibilita' tra veicoli trattori e veicoli rimorchiati, il
ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione
generale della M.C.T.C. definisce le caratteristiche di
normalizzazione di tali veicoli, sostitutive delle verifiche
indicate al comma 1.