Art. 63. Traino veicoli
- Nessun veicolo puo' trainare o essere trainato da piu' di un
veicolo, salvo che cio' risulti necessario per l'effettuazione dei
trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto
dall'art. 105.
- Un autoveicolo puo' trainare un veicolo che non sia rimorchio se
questo non e' piu' atto a circolare per avaria o per mancanza di
organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159.
La solidita' dell'attacco, le modalita' del traino, la condotta e
le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza
della circolazione
- Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei
trasporti puo' autorizzare, per speciali esigenze, il
traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.
- Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la
determinazione della massa limite rimorchiabile, nonche' le
modalita' e procedure per l'agganciamento.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
ATTUAZIONI
Art. 219 (Art. 63 Cod. str.)
(Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione. Procedure per l'agganciamento dei rimorchi)
- Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile,
nonche' le modalita' e le procedure per l'agganciamento dei
rimorchi sono stabiliti nell'appendice III al presente titolo.
- Il ministro dei Trasporti e della Navigazione, con proprio
provvedimento, puo' emanare disposizioni per l'indicazione,
sulla carta di circolazione dei rimorchi o dei semirimorchi,
dei tipi o delle classi di appartenenza delle motrici idonee al
traino degli stessi, in relazione alle caratteristiche
necessarie a garantire le condizioni di sicurezza di
circolazione del complesso e della capacita' di trazione della
motrice.
- Gli abbinamenti di veicoli che, singolarmente o nel
complesso, superino i limiti stabiliti dagli articoli 61 o 62
del Codice sono consentiti, a seguito di visita e prova da
effettuarsi presso un ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C., nel rispetto delle condizioni previste
al comma 6, dell'appendice III al presente titolo con
esclusione delle lettere b), e) ed f) dello stesso comma,
nonche' delle altre prescrizioni riguardanti i veicoli
eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, ivi comprese
quelle dettate in proposito dal ministero dei Trasporti e della
Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
L'autorizzazione alla circolazione del complesso deve essere
annotata sulla carta di circolazione del rimorchio o del
semirimorchio con le modalita' dettate dalle prescrizioni
predette.