Art. 64. Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte
- I veicoli a trazione animale e le slitte devono
essere muniti di un dispositivo di frenatura modo da poter
essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente
manovrato.
- Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono
direttamente sul manto stradale.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e
dell'art. 69 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila.
ATTUAZIONI
Art. 220 (Artt. 64 e 69 Cod. str.)
(Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte)
- Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale, a due
ruote con cerchioni in ferro, realizzato con ceppi, tappi o
tamponi, agenti sui cerchioni, deve essere azionato a mezzo di
una manovella a vite meccanica o a vite senza fine. La
manovella di azionamento del freno deve essere situata, di
regola, sulla parte esterna di una delle stanghe. I ceppi,
tappi o tamponi si appoggiano sulla superficie esterna del
cerchione in ferro e con la pressione esercitata agiscono da
freno del veicolo.
- Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a
quattro ruote con cerchioni in ferro e' uguale a quello dei
veicoli a due ruote e deve essere impiantato in modo da agire
almeno sulle due ruote posteriori del veicolo.
- Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a due
ruote gommate comprende due tamburi situati sulla faccia
interna delle due ruote e solidali con le stesse. Ai detti
tamburi metallici viene applicato il meccanismo di frenatura
che puo' consistere in due ceppi con guarnizioni agenti ad
espansione nell'interno del tamburo ovvero in un nastro
metallico munito internamente di guarnizioni che agisce sulla
parete esterna del tamburo. I ceppi, situati all'interno del
tamburo, allargandosi, strisciano sulla superficie interna del
tamburo e agiscono da freno sulla ruota. Analogamente si
comporta il nastro metallico che, stringendosi, striscia sulla
superficie esterna del tamburo e frena la ruota.
- Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a
quattro ruote gommate e' lo stesso di quello dei veicoli a due
ruote gommate. E' necessario che almeno le due ruote posteriori
siano munite di detto dispositivo di frenatura. I carri
agricoli possono essere muniti di freni azionati mediante leva
collocata sotto il pianale, a sua volta manovrata con apposita
leva di comando, purche' sia assicurata l'efficacia della
frenatura.
- Le slitte devono avere un dispositivo di frenatura
consistente in uno o piu' arpioni applicati sui longheroni delle
slitte stesse e manovrati con leve o volantini, oppure a mezzo
rullo ancorato alla estremita' posteriore dei due longheroni,
munito di arpioni e manovrato per mezzo di leve o volantino,
oppure a mezzo di catene avvolte nella parte anteriore dei
longheroni. L'uso di questi dispositivi di frenatura e'
consentito soltanto su strade ricoperte da uno strato di neve o
di ghiaccio, sufficiente a preservare il manto stradale.