Art. 65. Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte
- Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152,
comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser
muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca
e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce rossa,
disposti sui lati del veicolo.
Devono, altresi', essere muniti di due catadiottri bianchi anterior
mente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro
arancione su ciascun lato.
- I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo.
- Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o
con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione
visiva nei casi in cui l'uso dei medesimi e' prescritto,
ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni
stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
ATTUAZIONI
Art. 221 (Artt. 65 e 69 Cod. str.)
(Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte)
- La segnalazione anteriore a luce bianca dei veicoli a
trazione animale e delle slitte deve essere realizzata mediante
due fanali la cui luce sia visibile in avanti almeno da 100 m
di distanza.
- La segnalazione posteriore a luce rossa degli stessi
veicoli deve essere realizzata mediante due fanali la cui luce
deve essere visibile all'indietro almeno da 100 m di distanza.
- I fanali anteriori non devono proiettare luce bianca
all'indietro e quelli posteriori luce rossa in avanti. La luce
di detti fanali puo' essere ottenuta sia con apparecchi a pile
od accumulatori, sia con sorgenti a petrolio, gas di petrolio
liquefatto, od altro combustibile idoneo a scopi di
illuminazione.
- I catadiottri di cui devono essere muniti i veicoli a
trazione animale e le slitte devono rispondere alle stesse
prescrizioni valide per i catadiottri degli autoveicoli. Detti
dispositivi possono rimanere sospesi in guisa da oscillare
purche' sia sempre assicurata la visibilita' geometrica stabilita
per ciascuno di essi.