Art. 66. Cerchioni alle ruote
- I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a
pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni
metallici, sempre che tale massa non superi 0,15 volte la
somma della larghezza dei cerchioni, espressa in
centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere
muniti di ruote gommate.
- La larghezza di ciascun cerchione non puo' essere mai
inferiore a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della
strada devono essere arrotondati con raggio non inferiore
allo spessore del cerchione metallico; nella determinazione
della larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura
massima di 5 mm per parte.
- La superficie di rotolamento della ruota deve essere
cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuita'.
- I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e
determinano la massa complessiva a pieno carico consentita
per ogni veicolo a trazione animale destinato a trasporto
di cose.
- Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non
rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.