Art. 67. Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
- I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere
muniti di una targa contenente le indicazioni del
proprietario, del comune di residenza, della categoria di
appartenenza, del numero di matricola e, per quelli
destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a
pieno carico, nonche' della larghezza dei cerchioni.
- La targa deve essere rinnovata solo quando occorre
modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le
indicazioni stesse non siano piu' chiaramente leggibili.
- La fornitura delle targhe e' riservata ai comuni, che
le consegnano agli interessati complete delle indicazioni
stabilite dal primo comma. Il modello delle targhe e'
indicato nel regolamento. Il prezzo che l'interessato
corrispondera' al comune e' stabilito con decreto del
Ministro dei lavori pubblici.
- I veicoli a trazione animale e le slitte sono
immatricolati in apposito registro del comune di residenza
del proprietario.
- Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o
con una slitta non munito della targa prescritta, ovvero
viola le disposizioni del comma 2, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
- Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per
veicoli a trazione animale o slitte, ovvero usa targhe
abusivamente fabbricate, e' soggetto, ove il fatto non
costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
- Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca della
targa non rispondente ai requisiti indicati o abusivamente
fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
ATTUAZIONI
Art. 222 (Art. 67 Cod. str.)
(Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte)
- La targa di riconoscimento dei veicoli a trazione animale e
delle slitte e' costituita da un lamierino di alluminio di forma
rettangolare dello spessore di 7/10 di mm e delle dimensioni di
68 mm x 190 mm. Detta targa, che agli angoli deve essere
provvista di fori per il fissaggio nella parte anteriore destra
del veicolo, deve avere il fondo: rosso lacca, se destinata a
veicoli per trasporto di persone, verde, se destinata ai
veicoli per trasporto di cose, azzurro, se destinata ai carri
agricoli. La vernice di fondo deve essere data a fuoco.
- La targa deve contenere le seguenti indicazioni:
- in alto, a sinistra: la destinazione del veicolo (veicolo
per trasporto di persone, veicolo per trasporto di cose, carro
agricolo);
- in alto, al centro: numero di matricola del veicolo;
- nel mezzo: l'indicazione della provincia e del comune;
- nella parte immediatamente inferiore: il cognome e nome
del proprietario del veicolo o la denominazione della ditta;
- in basso, a destra: il contrassegno circolare dello Stato
recante il simbolo della Repubblica italiana.
- Le targhe dei veicoli destinati al trasporto di cose e dei
carri agricoli devono contenere nel mezzo, a destra, anche la
indicazione della massa complessiva a pieno carico consentita,
della tara e della larghezza dei cerchioni. Per i veicoli
destinati al trasporto di persone deve essere indicato altresi'
il numero massimo di persone trasportabili compresi il o i
conducenti.
- Le caratteristiche e le indicazioni delle targhe risultano
dalle figure III.l/a, III.l/b, III.l/c, cui devono conformarsi
le targhe apposte sui veicoli.
- L'incisione sulla targa delle indicazioni di cui al comma 2
deve essere eseguita chimicamente, salvo il nominativo del
proprietario o della ditta ed il numero di matricola che devono
essere incisi con pantografo o con punzone. Analogamente con
pantografo o con punzone devono essere incisi la massa
complessiva a pieno carico, la tara, la larghezza dei cerchioni
e il numero di persone trasportabili.
- Le indicazioni della targa di riconoscimento di ciascun
veicolo a trazione animale devono essere desunte dal registro
matricolare per i veicoli a trazione animale tenuto dal comune.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione delle targhe
di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale, si
applica l'articolo 102 del Codice.
- Il prezzo di fornitura delle targhe di riconoscimento
fissato con il decreto di cui all'articolo 67, comma 3, del
Codice, puo' essere aggiornato con cadenza biennale con decreto
del ministro dei Lavori pubblici.