Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di
equipaggiamento dei veicoli
- I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonche':
- per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in
maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
- per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
- per le segnalazioni visive:
anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di
luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono
essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi
devono essere applicati sui lati.
- I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c)
del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore
e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.
- Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del
comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati
durante competizioni sportive.
- Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono
stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali
nonche' le modalita' di omologazione dei velocipedi a piu'
ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre
persone oltre il conducente.
- I velocipedi possono essere equipaggiati per il
trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui
caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
- Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o
nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di
segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme
alle disposizioni stabilite nel presente articolo e
nell'art. 69, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.
- Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4,
non omologato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila.
- Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i
relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al
tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, e'
soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a duemilioni.
ATTUAZIONI
Art. 223 (Artt. 68 e 69 Cod. str.)
(Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica dei velocipedi)
- I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota
anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sia
sulla ruota (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo, sia, in
genere, sugli organi di trasmissione.
- Il comando del freno puo' essere tanto a mano quanto a pedale.
- La trasmissione fra comando e freni, puo' essere
sistemi di leve rigide a snodo, con cavi flessibili o con
sistemi di trasmissione idraulica.
- I sistemi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere applicati
sia internamente sia esternamente alle strutture del veicolo.
- Il suolo emesso dal campanello deve essere di intensita'
tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.
Art. 224 (Artt. 68 e 69 Cod. str.)
(Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi)
- La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o
gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza
compresa tra un minimo di 30 cm ed un massimo di l00 cm da
terra ed orientato in modo che l'asse ottico incontri il
terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m.
- La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno
schermo verticale posto a 10 m avanti al fanale, maggiore o
eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione sullo
schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale
passante per detto punto per una estensione di 1 m a destra e
di 1 m a sinistra di esso. In nessun punto dello schermo
situato a 60 cm al di sopra di detta orizzontale
l'illuminamento deve superare 5 lux.
- La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione
elettrica, deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede,
ad altezza da terra non superiore a 1 m, comunque non al di
sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio
luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale
contenuto nel suddetto piano di simmetria.
- La visibilita' verso l'indietro deve essere assicurata entro
un campo di + 15 gradi in verticale e di + 45 gradi in
orizzontale.
- L'intensita' della luce emessa non deve essere inferiore a
0,05 candele entro un campo di + 10 gradi in verticale e di +
10 gradi in orizzontale.
- Il dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa
rossa deve essere montato su idoneo supporto con l'asse di
riferimento orizzontale e parallelo al piano verticale
longitudinale di simmetria del veicolo. Non deve esservi
ostacolo alla propagazione della luce tra il dispositivo e
l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due
diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro
verticale, passano per il centro della superficie riflettente
con angoli rispettivamente di + 45 gradi e di + 15 gradi. Il
dispositivo deve essere posto ad una altezza non superiore a 90
cm da terra misurata tra il bordo superiore del dispositivo ed
il terreno, e deve essere di forma tale che possa essere
inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in
rapporto non superiore a due. Il dispositivo puo' essere
abbinato alla luce di posizione posteriore, purche' le superfici
luminose dei due dispositivi restino separate.
- I dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla, da
applicare sui due fianchetti di ciascun pedale e g1i analoghi
dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna ruota,
devono essere montati in modo che le superfici utili siano
esterne ai pedali ed alle ruote, rispettivamente
perpendicolari ai piani dei pedali e paralleli ai piani delle
ruote e di forma tale che possano essere inscritti in un
rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non
superiore ad otto.
- I valori minimi di intensita' luminosa, in millicandele
riflesse per ogni lux di luce bianca incidente sui vari
dispositivi, ed in funzione dei diversi angoli d'incidenza e di
divergenza devono essere quelli indicati nell'appendice IV,
comma 1, del presente titolo.
- Le caratteristiche del materiale riflettente dei
dispositivi catadiottrici a luce rossa e a luce gialla sono
quelle di cui alla suddetta appendice, commi 2, 3 e 4.
- I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta appendice
devono essere omologati dal ministero dei Lavori pubblici -
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale e devono portare stampigliati, in posizione visibile,
gli elementi di cui all'articolo 192, comma 7, e, qualora agli
effetti del montaggio sia prescritta una determinata posizione,
la dicitura "alto" od altra simile.
Art. 225 (Artt. 68 e 69 Cod. str.)
(Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto dei bambini sui velocipedi)
- L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 68, comma 5,
del Codice, al trasporto di un velocipede di un bambino fino a
otto anni di eta', e' costituita da un apposito seggiolino
composto da: sedile con schienale, braccioli, sistema di
fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino. I
braccioli possono essere omessi nel caso di seggiolini
destinati esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore
al conducente, per il trasporto di bambini di eta' superiore ai
quattro anni.
- Il seggiolino e' realizzato e predisposto per l'installazione
in modo che, anche durante il trasporto del bambino, non siano
superiori i limiti dimensionali fissati per i velocipedi
dall'articolo 50 del Codice, non sia ostacolata la visuale del
conducente e non siano limitate la possibilita' e la liberta' di
manovra da parte dello stesso.
- Il sistema di sicurezza del bambino e' costituito da bretelle
o cintura di contenimento e da una struttura di protezione dei
piedi del bambino. Tale struttura di protezione puo' far parte
del seggiolino o essere elemento separato dallo stesso, nel
qual caso e' montata direttamente sul velocipede; in ogni caso
deve essere idonea ad impedire il contatto dei piedi con le
parti in movimento.
- Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l'ancoraggio
del seggiolino al velocipede impedendone, in ogni caso, lo
sganciamento accidentale. Per i seggiolini per i quali si
prevede il montaggio in posizione anteriore, tra il manubrio e
il conducente, e che sono idonei al trasporto dei bambini la
cui massa non e' superiore a 15 kg, sono ammessi sistemi di
fissaggio sia al telaio, sia al piantone, sia al manubrio. In
quest'ultimo caso, l'interasse tra gli agganci al manubrio non
e' superiore a 10 cm. Per i seggiolini per i quali si prevede il
montaggio in posizione posteriore, sono ammessi sistemi di
fissaggio sia al telaio sia a un accessorio portapacchi. In tal
caso, nelle istruzioni per il montaggio e indicazioni d'uso del
seggiolino di cui al comma 5, e' evidenziata chiaramente la
portata minima del portapacchi, necessaria per garantire il
trasporto del bambino in condizioni di suicurezza.
- Ciascun seggiolino e' munito di istruzioni illustrate per il
montaggio e di indicazioni per l'uso atte a garantire il
trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. Unitamente a
tali indicazioni sono riportati gli articoli 68, comma 5, e
182, comma 5, del Codice, nonche' gli articoli 225 e 377, comma
5. Alle suddette istruzioni e indicazioni e' allegata una
dichiarazione che attesti la rispondenza del seggiolino alle
caratteristiche fissate dal presente articolo. Tale
dichiarazione e' sottoscritta, sotto la propria responsabililta',
dal produttore oppure da chi provvede alla commercializzazione
con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da
Paesi che non fanno parte della Comunita' europea, da chi lo
abbia importato nell'esercizio della propria attivita'
commerciale.
- Sul seggiolino sono impressi in modo visibile, anche dopo il
montaggio dello stesso, l'anno di produzione ed il nome del
produttore, ovvero di chi provvede alla sua commercializzazione
con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da
Paesi che non fanno parte della Comunita' europea, da chi lo
abbia importato nell'esercizio della propria attivita'
commerciale.
- Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purche' la
lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3
m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere
superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il carico, non
deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve
essere superiore a 50 kg. Per la circolazione notturna il
rimorchio e' equipaggiato con i dispositivi di segnalazione
visiva posteriore e laterale prevista per i velocipedi
all'articolo 224.