Art. 70. Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte

  1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono essere muniti di altra targa con l'indicazione "servizio di piazza".
    I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.

  2. Il regolamento di esecuzione determina:

    1. i tipi di vettura a trazione animale con le quali puo' essere esercitato il servizio di piazza;
    2. le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vetture a trazione animale;
    3. le modalita' per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;
    4. le modalita' per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.

  3. Nelle localita' e nei periodi di tempo in cui e' consentito l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul servizio di piazza a trazione animale.

  4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Se la licenza e' stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione e' del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.

  5. Dalla violazione prevista dalla prima parte del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.


ATTUAZIONI


Art. 226 (Art. 70 Cod. str.)

(Servizio di piazza con veicoli a trazione animale)

  1. I veicoli a trazione animale, con i quali puo' essere esercitato il servizio di piazza, ai sensi dell'articolo 70, del Codice hanno le seguenti caratteristiche:
    1. gli elementi che costituiscono la struttura e i relativi collegamenti devono essere realizzati con materiali idonei, privi di difetto e di sezione sufficiente per resistere alle sollecitazioni impresse al veicolo in condizioni di circolazione a pieno carico. Tutte le parti dove si riscontrano condizioni di attrito devono essere oppurtunamente lubrificate;

    2. le ruote del veicolo devono essere non piu' di quattro; le due ruote anteriori devono essere posizionate sull'asse del timone collegato alla stanga o alle stanghe di attacco degli animali;

    3. le ruote devono essere dotate di cerchioni in ferro di sufficiente spessore in rapporto alla massa a pieno carico del mezzo e devono essere gommat la bordatura in gomma, o in materiale similare, delle ruote medesime;

    4. la larghezza massima non deve superare, ai mozzi delle ruote posteriori, 1,80 m e, ai mozzi delle ruote anteriori, 1,60 m. La lunghezza massima, escluse le stanghe, non deve superare 3,50 m. Le stanghe devono essere proporzionate alla lunghezza del veicolo e sufficienti per un corretto attacco degli animali posti al tiro.

    5. I suddetti veicoli sono, inoltre, dotati: di un doppio dispositivo di frenatura, di cui uno di stazionamento e l'altro di servizio; quest'ultimo agisce su tutte le ruote;

    6. di non piu' di cinque posti oltre quello del conducente, che deve essere collocato in posizione adeguata per la guida degli animali e per consentire la piu' ampia visibilita' della strada. La postazione di guida deve, comunque, essere anteriore a quella dei passeggeri, che possono essere collocati anche in doppia fila. Nella zona posteriore del veicolo puo' essere ricavato un vano, appositamente attrezzato, per il trasporto dei bagagli, che non devono superare complessivamente la massa di 50 kg. Il traino del veicolo deve avvenire con non piu' di due animali da tiro.

  2. Per poter effettuare il servizio di piazza, il veicolo, se rispondente e conforme a quanto previsto al comma 1, e' approvato da parte del competente ufficio comunale, che lo iscrive in apposito registro. Dell'avvenuta approvazione si da' atto mediante rilascio di una targa su cui sono riportate le parole: "servizio di piazza", come previsto dall'articolo 70, comma 1, del Codice, nonche' il numero e la data di iscrizione nel suddetto registro. La targa e' apposta nella parte posteriore del veicolo in modo visibile.

  3. Per ottenere la licenza per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale, di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, del Codice, l'interessato deve presentare domanda al sindaco e corredarla dei suoi dati anagrafici; se il veicolo puo' essere condotto da diversi conducenti, devono essere indicati nella domanda anche i dati anagrafici dei medesimi.

  4. Per ottenere la licenza occorre che sussistano i seguenti requisiti:

    1. idoneita' fisica del titolare e degli altri eventuali conducenti, da comprovarsi attraverso visita medica da parte dell'ufficiale sanitario del comune, che rilascia apposito certificato; per condurre i veicoli di piazza si deve essere maggiorenni e non aver superato i 65 anni di eta';

    2. possesso almeno del certificato di licenza elementare da parte del titolare e degli altri conducenti;

    3. idoneita' dell'animale o degli animali che devono trainare il veicolo, da comprovarsi mediante visita del veterinario comunale che rilascia apposito certificato;

    4. rispondenza del veicolo alle caratteristiche di cui al comma 1, risultanti dall'approvazione e sua idoneita' alla circolazione sulla strada ai fini della sicurezza del traffico e delle persone trasportate; tale idoneita' deve essere dimostrata attraverso un percorso di prova su strada sotto la vigilanza del competente ufficio comunale che ne rilascia certificazione.

  5. Ove non sussistano le condizioni di cui al comma 4, l'ufficio comunale competente puo' concedere al richiedente un termine non inferiore a trenta giorni, per la regolarizzazione.

  6. Le certificazioni di cui al comma 4 devono essere allegate alla domanda al sindaco. Questi, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascia la licenza intestata al richiedente, contenente anche l'autorizzazione alla guida per gli altri eventuali conducenti, sotto la responsabilita' del titolare. La licenza deve essere tenuta sul veicolo durante il servizio e mostrata ad ogni richiesta degli organi di polizia.

  7. La revisione dei veicoli a trazione animale per servizio di piazza deve avvenire ogni cinque anni. All'uopo, nel termine, il titolare della licenza presenta richiesta al competente ufficio comunale che fissa il luogo e il tempo della revisione. Questa avviene mediante una verifica della rispondenza del veicolo a quanto previsto nel comma 1. Dell'avvenuta revisione viene rilasciato apposito certificato che deve essere tenuto sul veicolo durante il servizio. Puo' essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Se invece il veicolo si dimostra in condizioni assolutamente inidonee al servizio, di tale circostanza viene data comunicazione al sindaco che procede al ritiro della licenza. Analogamente si provvede se il veicolo non viene presentato alla revisione nel termine fissato.

  8. Il sindaco puo' disporre in ogni momento la revisione quando si accerti o si presuma che il veicolo non risponda piu' alle condizioni richieste, fissando il relativo termine. A tale revisione si applicano le disposizioni del comma 7.


 

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