Art. 70. Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte
- I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il
servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale
servizio si svolge nell'area comunale ed i comuni possono
determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono
consentiti per interessi turistici e culturali.
I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza,
oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono essere
muniti di altra targa con l'indicazione "servizio di
piazza".
I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e
segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione
animale per i servizi di piazza.
- Il regolamento di esecuzione determina:
- i tipi di vettura a trazione animale con le quali puo' essere
esercitato il servizio di piazza;
- le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza
con vetture a trazione animale;
- le modalita' per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;
- le modalita' per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
- Nelle localita' e nei periodi di tempo in cui e'
consentito l'uso delle slitte possono essere destinate
slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto
compatibili, le norme sul servizio di piazza a trazione
animale.
- Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a
servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la
relativa licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. Se la licenza e' stata ottenuta, ma non
ne sono osservate le condizioni, la sanzione e' del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila. In tal caso consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della licenza.
- Dalla violazione prevista dalla prima parte del comma
4 consegue la sanzione accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
ATTUAZIONI
Art. 226 (Art. 70 Cod. str.)
(Servizio di piazza con veicoli a trazione animale)
- I veicoli a trazione animale, con i quali puo' essere
esercitato il servizio di piazza, ai sensi dell'articolo 70,
del Codice hanno le seguenti caratteristiche:
- gli elementi che costituiscono la struttura e i relativi
collegamenti devono essere realizzati con materiali idonei,
privi di difetto e di sezione sufficiente per resistere alle
sollecitazioni impresse al veicolo in condizioni di
circolazione a pieno carico. Tutte le parti dove si riscontrano
condizioni di attrito devono essere oppurtunamente lubrificate;
- le ruote del veicolo devono essere non piu' di quattro; le
due ruote anteriori devono essere posizionate sull'asse del
timone collegato alla stanga o alle stanghe di attacco degli
animali;
- le ruote devono essere dotate di cerchioni in ferro di
sufficiente spessore in rapporto alla massa a pieno carico del
mezzo e devono essere gommat
la bordatura in gomma, o in materiale similare, delle ruote
medesime;
- la larghezza massima non deve superare, ai mozzi delle
ruote posteriori, 1,80 m e, ai mozzi delle ruote anteriori,
1,60 m. La lunghezza massima, escluse le stanghe, non deve
superare 3,50 m. Le stanghe devono essere proporzionate alla
lunghezza del veicolo e sufficienti per un corretto attacco
degli animali posti al tiro.
- I suddetti veicoli sono, inoltre, dotati:
di un doppio dispositivo di frenatura, di cui uno di
stazionamento e l'altro di servizio; quest'ultimo agisce su
tutte le ruote;
- di non piu' di cinque posti oltre quello del conducente, che
deve essere collocato in posizione adeguata per la guida degli
animali e per consentire la piu' ampia visibilita' della strada.
La postazione di guida deve, comunque, essere anteriore a
quella dei passeggeri, che possono essere collocati anche in
doppia fila.
Nella zona posteriore del veicolo puo' essere ricavato un vano,
appositamente attrezzato, per il trasporto dei bagagli, che non
devono superare complessivamente la massa di 50 kg. Il traino
del veicolo deve avvenire con non piu' di due animali da tiro.
- Per poter effettuare il servizio di piazza, il veicolo, se
rispondente e conforme a quanto previsto al comma 1, e'
approvato da parte del competente ufficio comunale, che lo
iscrive in apposito registro. Dell'avvenuta approvazione si da'
atto mediante rilascio di una targa su cui sono riportate le
parole: "servizio di piazza", come previsto dall'articolo 70,
comma 1, del Codice, nonche' il numero e la data di iscrizione
nel suddetto registro. La targa e' apposta nella parte
posteriore del veicolo in modo visibile.
- Per ottenere la licenza per il servizio di piazza con
veicoli a trazione animale, di cui all'articolo 70, commi 1 e
2, del Codice, l'interessato deve presentare domanda al sindaco
e corredarla dei suoi dati anagrafici; se il veicolo puo' essere
condotto da diversi conducenti, devono essere indicati nella
domanda anche i dati anagrafici dei medesimi.
- Per ottenere la licenza occorre che sussistano i seguenti requisiti:
- idoneita' fisica del titolare e degli altri eventuali
conducenti, da comprovarsi attraverso visita medica da parte
dell'ufficiale sanitario del comune, che rilascia apposito
certificato; per condurre i veicoli di piazza si deve essere
maggiorenni e non aver superato i 65 anni di eta';
- possesso almeno del certificato di licenza elementare da
parte del titolare e degli altri conducenti;
- idoneita' dell'animale o degli animali che devono trainare
il veicolo, da comprovarsi mediante visita del veterinario
comunale che rilascia apposito certificato;
- rispondenza del veicolo alle caratteristiche di cui al
comma 1, risultanti dall'approvazione e sua idoneita' alla
circolazione sulla strada ai fini della sicurezza del traffico
e delle persone trasportate; tale idoneita' deve essere
dimostrata attraverso un percorso di prova su strada sotto la
vigilanza del competente ufficio comunale che ne rilascia
certificazione.
- Ove non sussistano le condizioni di cui al comma 4,
l'ufficio comunale competente puo' concedere al richiedente un
termine non inferiore a trenta giorni, per la regolarizzazione.
- Le certificazioni di cui al comma 4 devono essere allegate
alla domanda al sindaco. Questi, accertata la sussistenza dei
requisiti, rilascia la licenza intestata al richiedente,
contenente anche l'autorizzazione alla guida per gli altri
eventuali conducenti, sotto la responsabilita' del titolare. La
licenza deve essere tenuta sul veicolo durante il servizio e
mostrata ad ogni richiesta degli organi di polizia.
- La revisione dei veicoli a trazione animale per servizio di
piazza deve avvenire ogni cinque anni. All'uopo, nel termine,
il titolare della licenza presenta richiesta al competente
ufficio comunale che fissa il luogo e il tempo della revisione.
Questa avviene mediante una verifica della rispondenza del
veicolo a quanto previsto nel comma 1. Dell'avvenuta revisione
viene rilasciato apposito certificato che deve essere tenuto
sul veicolo durante il servizio. Puo' essere concesso un termine
non inferiore a trenta giorni per la regolarizzazione dei
requisiti mancanti. Se invece il veicolo si dimostra in
condizioni assolutamente inidonee al servizio, di tale
circostanza viene data comunicazione al sindaco che procede al
ritiro della licenza. Analogamente si provvede se il veicolo
non viene presentato alla revisione nel termine fissato.
- Il sindaco puo' disporre in ogni momento la revisione quando
si accerti o si presuma che il veicolo non risponda piu' alle
condizioni richieste, fissando il relativo termine. A tale
revisione si applicano le disposizioni del comma 7.