Art. 1. Principi generali.
- La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli
animali sulle strade e' regolata dalle norme del presente codice e dai
provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative
internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi
si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi
di una razionale gestione della mobilita', della protezione dell'ambiente e
del risparmio energetico.
- Il Governo comunica annualmente al Parlamento
l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed
economici della circolazione stradale.
- Il Ministro dei lavori pubblici fornisce
all'opinione pubblica i dati piu' significativi utilizzando i piu' moderni
sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di
cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed
educativo.
ATTUAZIONI
Art. 1 (Art. 1 Cod. str.)
(Relazione annuale)
- La relazione annuale, predisposta dalla
Presidenza del Consiglio sulla base di specifici rapporti e indagini,
riguardanti i diversi profili sociali, ambientali ed economici della
circolazione e della sicurezza stradale e' trasmessa alla Presidenza del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 30 giugno. I
rapporti e le indagini sono elaborati dai ministeri, anche avvalendosi
dell'apporto di studi e ricerche effettuati da istituzioni, pubbliche e
private, particolarmente qualificate nel settore.
- La relazione annuale di cui al comma 1 viene
trasmessa entro il 30 aprile al Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, che fa conoscere il suo parere entro quarantacinque giorni
dall'invio.