Art. 10. Veicoli eccezionali e trasporti in
condizioni di eccezionalita'
- E' eccezionale il veicolo che, nella propria
configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti
di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
- E' considerato trasporto in condizioni di
eccezionalita':
- il trasporto di una o piu' cose indivisibili
che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di
sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa
stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili, possono essere
trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art.
61, sempreche' non vengano superati i limiti di massa stabiliti
dall'art.62;
- il trasporto di blocchi di pietre naturali o
di manufatti indivisibili, prodotti siderugici e industriali compresi i
coils e i laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, fino alla
concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di
circolazione e comunque in numero non superiore a tre unita', purche' almeno
un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali e la
predetta massa complessiva non sia superiore a 40 t se isolati ed 86 t se
complessi; i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile.
- E' considerato trasporto in condizioni di
eccezionalita' anche quello effettuato con veicoli:
- il cui carico sporge posteriormente oltre la
sagoma del veicolo di piu' di 3/10 della lunghezza del veicolo
stesso;
- che, pur avendo un carico indivisibile
sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico,
superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di
veicoli;
- il cui carico indivisibile sporge
anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
- isolati o costituenti autotreno ovvero
autoarticolati purche' il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio,
caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti
dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al
trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;
- isolati o costituenti autotreno ovvero
autoarticolati allestiti per il trasporto esclusivo di container o casse
mobili di tipo unificato, eccedenti le dimensioni stabilite dall'articolo 61
o le masse stabilite nell'art 62;
- mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1,
lettera n) quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;
- con carrozzeria ad altezza variabile che
effettuano trasporti di animali vivi.
- Si intendono per cose indivisibili, ai fini
delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o
delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, puo' recare danni o
compromettere la funzionalita' delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del
trasporto .
- I veicoli eccezionali possono essere utilizzati
solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attivita' del trasporto
eccezionale ovvero in uso proprio per necessita' inerenti l'attivita'
aziendale; I'immatricolazione degli stessi veicoli potra' avvenire solo a nome
e nella disponibilita' delle predette aziende.
- I trasporti ed i veicoli eccezionali sono
soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente
proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e
dalle regioni per la rimanente rete viaria. Non sono soggetti ad
autorizzazione i veicoli: a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorche'
per effetto del carico non eccedano in altezza di 4,20 m e non eccedano in
lunghezza di oltre il 12 per cento, con limite massimo di 13,44 m per gli
autoveicoli isolati, 20,16 m per gli autotreni e 17,36 m per gli
autoarticolati: tale eccedenza puo' essere anteriore e posteriore, oppure
soltanto posteriore per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto
posteriori per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto
verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di
strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4; B) di
cui al comma 3, lettera e), e lettera g) quando non eccedano l'altezza di 4,30
m, con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'art. 61 o le masse
stabilite dall'art. 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che
nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4.
- I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera
n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti
nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a
condizione che:
- non superino i limiti di massa indicati nel
comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
- circolino nelle strade o in tratti di strade
che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti
mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso
art.226;
- da parte di chi esegue il trasporto sia
verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a
pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
- per essi sia stato corrisposto l'indennizzo
di usura di cui all'art. 34. Qualora non siano rispettate le condizioni di
cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita
autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
- La massa massima complessiva a pieno carico dei
mezzi d'opera, purche' l'asse piu' caricato non superi le 13 t, non puo'
eccedere:
- veicoli a motore isolati:
due assi: 20 t;
tre assi: 33 t;
quattro o piu' assi, con due assi anteriori
direzionali: 40 t;
- complessi di veicoli:
quattro assi: 44 t;
cinque o piu' assi: 56 t;
cinque o piu' assi, per il trasporto di calcestruzzo in
betoniera: 54 t.
- L'autorizzazione e' rilasciata o volta per
volta o per piu' transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della
massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione
possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della
polizia stradale o tecnica secondo le modalita' e nei casi stabiliti dal
regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa,
ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, puo'
autorizzare l'impresa di avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo
le modalita' stabilite nel regolamento.
- L'autorizzazione puo' essere data solo quando
sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la
stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono
indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il
trasporto eccezionale e' causa di maggiore usura della strada in relazione al
tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di
tempo o al numero dei transiti per i quali e' richiesta l'autorizzazione, deve
altresi' essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente
proprietario della strada, con le modalita' previste dal comma 17.
L'autorizzazione e' comunque subordinata al pagamento delle spese relative
agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del
traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonche'
alle opere di rafforzamento necessarie.
- L'autorizzazione alla circolazione non e'
prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza
superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando
garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista
dal regolamento.
- Non costituisce trasporto eccezionale, e
pertanto non e' soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in
avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli
61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle
caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia
limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la piu' vicina officina
.
- Non costituisce altresi' trasporto eccezionale
l'autoarticolato il cui semirimorchio e' allestito con gruppo frigorifero
autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo a condizione che il complesso
non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.
- I veicoli per il trasporto di persone che per
specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le
masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al
comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad
alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorche'
presenta all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di
riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego
potranno avvenire solo a nome e nella disponibilita' di imprese autorizzate ad
effettuare il trasporto di persone.
- L'autorizzazione non puo' essere accordata per
i motoveicoli ed e' comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni
di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art.
93.
- Nel regolamento sono stabilite le
caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli
adibiti al trasporto eccezionale, nonche' dei mezzi d'opera.
- Nel regolamento sono stabilite le modalita' per
il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali,
ivi comprese le eventuali tolleranze, I'ammontare dell'indennizzo nel caso di
trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta
tecnica o della scorta della polizia della strada.
- Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione,
esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero
circoli con uno dei veicoli eccezionali indicati nel comma 1, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire
quattro milioni.
- Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero
circoli con un veicolo eccezionale, senza osservare le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
- Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza
avere con se' l'autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Il viaggio
potra' proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana
l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
- Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di
cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1 lettera n), e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni, e alla sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di
circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e
trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. che adottera' il provvedimento di sospensione. Alla terza
violazione, accertata in un periodo di cinque anni, e' disposta la revoca,
sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.
- Chiunque transita con un mezzo d'opera in
eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle
autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni.
- Le sanzioni amministrative pecuniarie previste
nei commi 18,19, 21 e 22 si applicano sia al conducente che al proprietario
del veicolo, nonche' al committente quando si tratta di trasporto eseguito per
suo conto esclusivo.
- Dalle sanzioni amministrative pecuniarie
previste nei commi 18,19, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un
periodo da quindici a sessanta giorni, nonche' la sospensione della carta di
circolazione del veicolo da uno a sei mesi, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
- Nelle ipotesi di violazione dei commi 18,19, 21
e 22 I'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio
fino a che non sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato
alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione; egli deve, quando la
sosta nel luogo in cui e' stata accertata la violazione costituisce intralcio
alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino
in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra e' fatta menzione nel verbale di
contestazione. Durante la sosta la responsabilita' del veicolo e del relativo
carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono
osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente e' da uno a tre mesi.
- Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici
eccezionali.
ATTUAZIONI
Art. 9 (Art. 10 Cod. str.)
(Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a
trasporti eccezionali)
- Le caratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i
limiti previsti dall'articolo 62 del Codice, sono quelle indicate
nell'appendice I al presente titolo.
- Le norme di cui al comma 1 non si applicano ai
veicoli, sia a motore (abilitati o non al traino) che rimorchiati, destinati
esclusivamente a servizi di trasporto o di movimentazione negli ambiti degli
scali aerei o dei porti e a quelli per uso speciale o per trasporto specifico,
ai quali si applicano le prescrizioni dettate, con specifico provvedimento,
dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della
Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (M.C.T.C.).
- Le caratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i
soli limiti previsti dall'articolo 61 del Codice, sono quelle indicate
nell'appendice II al presente titolo.
Art. 10 (Art. 10 Cod. str.)
(Veicoli qualificati mezzi
d'opera)
- Le caratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui agli articoli 10, comma 16 e
all'articolo 54, comma 1, lettera n) del Codice sono determinate dalle
disposizioni indicate nell'appendice III al presente titolo.
- Le norme di cui al comma 1 possono essere
modificate od integrate dal ministero dei Trasporti e della Navigazione
Direzione generale della M.C.T.C., in relazione a specifiche esigenze
determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi
d'opera.
Art. 11 (Art. 10 Cod. str.)
(Dispositivi di segnalazione
visiva)
- I trasporti eccezionali e i veicoli
eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, devono essere muniti di dispositivi
di segnalazione visiva e di illuminazione, ad integrazione di quelli di cui
devono essere dotati in base alle disposizioni del presente
regolamento.
- I dispositivi supplementari devono essere a
luce lampeggiante gialla o arancione e devono essere di tipo approvato dal
ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della
M.C.T.C. o conformi a direttive Cee o a regolamenti Ece-Onu recepiti dal
ministero dei Trasporti e della Navigazione. Il numero e' quello necessario
per garantire il rispetto, anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di
visibilita' di cui all'articolo 266.
- Tali dispositivi possono essere fissati alla
struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere accesi
anche quando non e' prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva e
di illuminazione ai sensi dell'articolo 152 del Codice.
- I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi
d'opera, nonche' quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali devono
essere altresi' equipaggiati con la segnalazione luminosa di pericolo,
costituita dal funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di
direzione.
- I complessi destinati al trasporto di carri
ferroviari devono essere dotati, fermo restando quanto prescritto in generale
sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione:
- sul veicolo trattore, di due dispositivi
supplementari di cui al comma 2, posti su uno stesso piano trasversale
ortogonale all'asse longitudinale del veicolo, la cui distanza deve poter
essere variata in modo da assumere sempre la massima larghezza del
complesso, aumentata di 0,10 m per lato;
- di dispositivi posteriori di segnalazione
visiva posizionati o ripetuti in corrispondenza del limite posteriore del
carro ferroviario;
- Con provvedimento del ministro dei Trasporti e
della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono determinati i tipi,
le modalita' di applicazione, le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei
pannelli retroriflettenti, nonche' i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti
eccezionali, sui quali tali pannelli devono essere applicati.
Art. 12 (Artt. 10-159 Cod.
str.)
(Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione
di veicoli)
- Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma
12, e 159, comma 2, del Codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di
veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale.
Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nell'appendice
IV al presente titolo.
- Non costituisce trasporto eccezionale il traino
di soccorso o di rimozione es soccorso stradale, quando
ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori
assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del
Codice. Non costituisce altresi' trasporto eccezionale il traino di soccorso o
di rimozione eseguito con autoveicoli non classificati per il soccorso
stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla
massa complessiva del veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli,
anche il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti.
- Le caratteristiche indicate al comma 1 possono
essere modificate od integrate dal ministero dei Trasporti e della Navigazione
- Direzione generale della M.C.T.C. in relazione a specifiche esigenze
determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o
correlate all'efficienza del servizio di soccorso o rimozione dei
veicoli.
Art. 13 (Art. 10 Cod. str.)
(Tipi di autorizzazioni alla circolazione per
veicoli e trasporti eccezionali)
- Le autorizzazioni alla circolazione per i
veicoli e i trasporti eccezionali, di cui all'articolo 10, comma 6, del
Codice, sono dei seguenti tipi:
- periodiche, valide per un numero indefinito
di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo;
- multiple, valide per un numero definito di
viaggi da effettuarsi in date prestabilite, o in date libere ma entro un
determinato periodo di tempo;
- singole, valide per un unico viaggio da
effettuarsi in una data prestabilita, o in una data libera ma entro un
determinato periodo di tempo. In quest'ultimo caso la data di effettuazione
del viaggio deve essere comunicata dall'interessato all'ente rilasciante per
via telegrafica o per fax, almeno ventiquattr'ore prima dell'inizio del
viaggio, che, comunque, deve essere sempre effettuato nel periodo
autorizzato.
- L'autorizzazione periodica
- E' rilasciata quando ricorrono congiuntamente
le seguenti condizioni:
- i veicoli e i trasporti sono eccezionali
solamente ai sensi dell'articolo 61 del Codice;
- il carico del trasporto eccezionale, ove
sporga rispetto al veicolo, risulti eccedente solo posteriormente e per
non piu' di quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il
trasporto stesso viene effettuato;
- durante tutto il periodo di validita'
dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto siano costituiti
sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad
una stessa tipologia;
- su tutto il percorso sia garantito, in
qualunque condizione planoaltimetrica, un franco minimo del veicolo e del
suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non
inferiore a m 0,20;
- non ricorra nessuna delle condizioni per le
quali e' prevista l'imposizione della scorta di polizia o di quella
tecnica;
- i veicoli e i trasporti eccezionali
rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate,
per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle
stesse in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che
comunque non possono essere superiori alle seguenti:
- altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza
20 m;
- altezza 4,30 m, larghezza 2,50 m,
lunghezza 25 m.
Tali valori
costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni ammissibili per le
strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del
Codice. In attesa della classificazione si applicano le disposizioni
dell'articolo 2, comma 8.
- E' altresi' rilasciata per le seguenti
categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle
loro specificita':
- veicoli per uso speciale individuati agli
articoli 203, comma 2, lettere b), c), i), e j), e 204, comma 2, lettere
a) e b);
- autotreni ed autoarticolati di massa
complessiva a pieno carico non superiore a 56 t, formati con motrice
classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati
mezzi d'opera, o con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto
esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le
dimensioni prescritte dall'articolo 61 del Codice, ma sono comunque
compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione,
in relazione alla configurazione della rete stradale interessata;
- veicoli adibiti al trasporto di carri
ferroviari;
- veicoli che trasportano, in quanto
adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche,
telefoniche e di pubblica illuminazione, purche' non eccedenti con il
carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'articolo 61 del
Codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono
essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione;
la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro
dell'asse anteriore;
- veicoli adibiti al trasporto di blocchi di
pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza
sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri;
- veicoli adibiti al trasporto di coils e
laminati grezzi;
- veicoli adibiti al trasporto di
attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa
fissati dall'articolo 62 del Codice e i seguenti limiti dimensionali:
altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m, purche' muniti di carte
di circolazione. L'autorizzazione periodica non e' consentita per i
veicoli di cui alle lettere e) ed f) per il transito sulle strade
classificate di tipo A, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del
Codice.
- L'autorizzazione multipla e' rilasciata a
condizione che, in ciascun viaggio, rimangano invariati i percorsi e tutte le
caratteristiche del trasporto, salvo quanto disposto al successivo comma 7,
per veicoli o per trasporti che risultano eccezionali sia solamente ai sensi
dell'articolo 61 del Codice, nei casi non rientranti fra le ipotesi di cui al
comma 2, sia solamente ai sensi dell'articolo 62 del Codice, sia
congiuntamente ai sensi degli articoli 61 e 62 del Codice.
- Nei casi nei quali non sussistono le condizioni
di cui ai commi 2 e 3 e' rilasciata unicamente autorizzazione di tipo
singolo.
- Per le autorizzazioni di tipo periodico, fatta
salva la invariabilita' della natura del materiale e della tipologia degli
elementi, e' ammessa la facolta' di variare le dimensioni degli elementi
oggetto del trasporto o il posizionamento degli stessi, in maniera tale da
variare le dimensioni del trasporto o del veicolo, nei casi ed entro i limiti
ammessi dalla carta.di circolazione ovvero dalla documentazione rilasciata
dalla Direzione generale della M.C.T.C. tra i limiti superiori fissati dalla
autorizzazione ed i limiti fissati dall'articolo 61 del Codice. E' consentito
rientrare anche entro i limiti stessi, a condizione che sia garantito il
rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di
cui all'articolo 16 e di tutti i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del
Codice.
- Alla domanda di autorizzazione periodica deve
essere allegata una dichiarazione di responsabilita', sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta che esegue il trasporto, che attesti il rispetto,
in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui
all'articolo 16 e, nell'ipotesi di cui comma 2, punto A), dei limiti di massa
fissati dall'articolo 62 del Codice. Nell'autorizzazione e' riportata solo
l'indicazione dei limiti dimensionali superiori del trasporto.
- Per le autorizzazioni di tipo singolo o
multiplo, fatta salva la invariabilita' della natura del materiale e della
tipologia degli elementi, e' ammessa la facolta' di ridurre le dimensioni o la
massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento, in
maniera tale da ridurre le dimensioni o la massa del trasporto entro la
percentuale massima del 5%, con il limite, per la dimensione longitudinale, di
1,50 m, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di
carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e dei limiti di
massa fissati dall'autorizzazione stessa o, nel caso in cui questa non li
preveda, dall'articolo 62 del Codice. Per i trasporti eccezionali solamente in
lunghezza, ai sensi dell'articolo 61 del Codice, autorizzati per una
dimensione longitudinale contenuta entro 25,00 m, e per i quali nel
provvedimento di autorizzazione non e' prescritta la scorta della polizia
della strada, e' ammessa anche la facolta' di ridurre la dimensione
longitudinale del trasporto, anche con eventuale riduzione di massa, fino al
limite fissato dall'articolo 61 del Codice, potendo rientrare anche entro il
limite stesso.
- Nei casi in cui per il transito di un veicolo o
di un trasporto eccezionale siano necessari particolari accorgimenti tecnici o
particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali, l'ente
proprietario della strada puo' prescrivere un servizio di assistenza tecnica i
cui compiti sono limitati ad interventi di carattere tecnico sulle opere
stradali con esclusione di qualunque circolazione e di scorta dei veicoli.
Detto servizio deve essere di norma svolto con personale e attrezzature
dell'ente proprietario della strada. Nel caso in cui lo stesso non abbia la
possibilita' di prestare in proprio detto servizio, puo' affidarne lo
svolgimento ad una impresa esterna, anche su indicazione del richiedente
l'autorizzazione, la quale deve documentare il possesso del personale e delle
attrezzature idonee allo svolgimento del servizio che deve, comunque, essere
sempre condotto sotto la sorveglianza e la responsabilita' di un tecnico
dell'ente proprietario della strada. Gli oneri economici del servizio di
assistenza tecnica sono a carico del soggetto richiedente.
- Qualora il trasporto riguardi piu' cose
indivisibili la o le eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti
dall'articolo 61 del Codice non possono derivare dall'affiancamento,
sovrapposizione o abbinamento longitudinale delle cose stesse.
- Qualora la sistemazione del carico determini
una sporgenza anteriore oltre la sagoma limite del veicolo, tale sporgenza non
deve diminuire la visibilita' da parte del conducente.
Art. 14 (Art. 10 Cod. str.)
(Domande di autorizzazione)
- Le domande per ottenere l'autorizzazione alla
circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di
eccezionalita' devono essere presentate su carta resa legale, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, all'ente
proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed
alle regioni per la rimanente rete viaria almeno quindici giorni prima della
data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di
autorizzazione richiesto. Il divieto di autorizzazione o la necessita' di
procrastinare il rilascio a date successive a quelle richieste nella domanda,
deve essere espressamente motivato. Le regioni possono delegare alle province
le competenze relative all'autorizzazione alla circolazione di cui
all'articolo 10, comma 6, del Codice. In tal caso ciascuna provincia ha
competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale,
previo nulla osta delle altre province.
- I termini di cui al comma 1 possono essere
ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti
autorita'.
- Nelle domande relative alle autorizzazioni di
tipo singolo o multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte,
fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per
il trasporto, a condizione che:
- sia documentata l'abbinabilita' di ciascuno
dei complessi di veicoli scelti per il trasporto;
- nel caso di veicoli o trasporti eccezionali
per massa, rimangano invariati i carichi trasmessi a terra da ciascun asse,
in relazione alle condizioni di carico autorizzate e gli interassi varino
entro una tolleranza del 20% e che, comunque, si determini una differenza
non superiore a 0,50 m;
- la massa complessiva di ciascun veicolo di
riserva non sia superiore a quella del primo veicolo. L'autorizzazione
accordata si intende valida per il primo veicolo isolato o complesso di
veicoli indicati nella domanda e la sua sostituzione e' ammessa a condizione
che il richiedente, nel caso che intenda fare ricorso ad uno dei veicoli
indicati come riserva, prima del viaggio o di ciascun viaggio, comunichi,
per via telegrafica o telefax, all'ente rilasciante, gli estremi del veicolo
isolato o complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Copia di tale
comunicazione deve accompagnare l'autorizzazione, di cui costituisce parte
integrante, ai fini della validita'. L'obbligo di comunicare gli estremi non
ricorre nel caso in cui, nell'effettuazione del trasporto, si utilizzi
l'unico veicolo trattore indicato nell'autorizzazione e uno dei rimorchi o
semirimorchi individuati come riserva nell'autorizzazione medesima, purche'
il complesso di veicoli cosi' risultante rientri nelle combinazioni
autorizzate.
- Nelle domande relative alle autorizzazioni di
tipo periodico, deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i
rimorchi ed i semirimorchi possono essere indicati fino ad un massimo di
cinque veicoli di riserva, purche' di documentata abbinabilita' e tali da
rispettare in ogni combinazione tutti i limiti di massa fissati dall'articolo
62 del Codice ed i limiti dimensionali fissati dall'autorizzazione.
- Il veicolo o trasporto eccezionale per altezza
che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate
deve ottenere anche l'autorizzazione delle Ferrovie dello Stato o dell'ente
concessionario, rispettivamente per la rete delle Ferrovie dello Stato o per
quella in concessione, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione
contiene le prescrizioni a garanzia della continuita' del servizio ferroviario
e della sicurezza dell'attraversamento.
- Fermo restando l'obbligo di verifica da parte
dell'ente rilasciante l'autorizzazione, per i veicoli o i trasporti eccedenti
in altezza, i richiedenti devono, altresi', dichiarare di aver verificato che
sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco
inferiore a 0,40 m ed opere d'arte con franco inferiore a 0,20 m rispetto
all'intradosso. Ove non sussistano tali condizioni, l'ente proprietario ha la
facolta' di rilasciare l'autorizzazione, previa adozione di specifiche misure
prescrittive e di controllo.
- Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti
i dati necessari ad individuare il richiedente e la dotazione dei mezzi
tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto,
devono essere di norma indicati:
- per le autorizzazioni di tipo
periodico:
- una descrizione del carico compresa la
natura del materiale in cui e' realizzato e la tipologia degli elementi
che lo costituiscono, nonche' dell'eventuale imballaggio;
- lo schema grafico longitudinale,
trasversale e planimetrico riportante: il veicolo o complesso di veicoli
compresi quelli eventuali di riserva, con carico nella configurazione
prevista di massimo ingombro; i limiti dimensionali massimi per i quali si
richiede l'autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti
dall'ente proprietario o concessionario della strada; la massa totale e la
distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di
massimo ingombro prevista nonche' i limiti di massa complessiva e per asse
ammissibili ai sensi dell'articolo 62 del Codice;
- le strade o i tronchi di strada interessate
al transito;
- il periodo di tempo per il quale si
richiede l'autorizzazione;
- per le autorizzazioni di tipo multiplo o
singolo:
- una precisa descrizione del carico e del
suo eventuale imballaggio;
- lo schema grafico longitudinale,
trasversale e planimetrico riportante: la configurazione del veicolo o
complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo
carico; il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la
distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella
configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di
massa. Qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo
62 del Codice, devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei
pneumatici e il baricentro del carico complessivo. Alla domanda deve
essere allegata una dichiarazione sulla percorribilita' di tutto
l'itinerario da parte del veicolo, a firma del titolare o legale
rappresentante della ditta, con particolare riferimento
all'inscrivibilita' in curva del veicolo, in caso di eccedenza rispetto a
quanto previsto dall'articolo 61 del Codice;
- le strade o i tronchi di strada interessate
al transito;
- la data del viaggio o dei viaggi con cui si
realizza il trasporto o il periodo di tempo nel quale effettuano il
viaggio o i viaggi.
- La domanda di autorizzazione deve essere
corredata da fotocopia autenticata del documento di circolazione o del
documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C. dal
quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e,
nel caso di complessi, l'abbinabilita' della motrice con il rimorchio o
semirimorchio. Qualora non risultino dai documenti citati i carichi massimi
per asse, questi devono essere certificati da un documento della casa
costruttrice o della Direzione generale della M.C.T.C. Deve inoltre essere
presentata la ricevuta attestante il pagamento ove previsto, dell'indennizzo
di cui all'articolo 18 e delle spese di cui all'articolo 19, ad eccezione
delle voci di spesa che possono essere contabilizzate ed addebitate soltanto a
consuntivo. Tale ricevuta deve essere consegnata all'ente rilasciante prima
del ritiro dell'autorizzazione, salvo che l'ente stesso non disponga
altrimenti, purche' tale disposizione sia uniforme per tutta la rete viaria
dell'ente rilasciante. Alla domanda di autorizzazione devono altresi', essere
allegati: copia dell'autorizzazione di cui al comma 5, ove prevista; la
dichiarazione sulla verifica delle linee elettriche di cui al comma 6, ove
prevista; la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 6, ove prevista. E'
ammessa la facolta' di formulare le dichiarazioni previste in calce alla
domanda di autorizzazione.
- La domanda di autorizzazione presentata dalle
imprese concessionarie del servizio di trasporto su strada di carri ferroviari
sara' corredata dalla copia della carta di circolazione del trattore e dei
rimorchi autorizzati da parte del competente uffic ad essere agganciati al
medesimo, fino ad un massimo di dieci rimorchi; l'autorizzazione e' rilasciata
per i complessi che possono cosi' formarsi.
- Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del
Codice, le domande di autorizzazione presentate da parte delle ditte
costruttrici di veicoli che eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del
Codice, in luogo della documentazione relativa al veicolo, possono essere
corredate da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della
ditta costruttrice, autenticata, contenente le medesime specifiche tecniche
sopra elencate, ed un disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione deve
essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del
foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo
255.
- Le domande di autorizzazione devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante della societa' o impresa di trasporto o
dal proprietario del veicolo che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve
anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di
cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed
integrazioni. Per le ditte costruttrici di cui al comma 10, tale dichiarazione
non e' necessaria.
- I vettori esteri che intendono circolare sul
territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati
all'estero oppure effettuare trasporti eccezionali devono produrre un
documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C. a
richiesta dell'interessato secondo un modello fissato dal ministero dei
Trasporti e della Navigazione.
- La fotocopia del documento di circolazione o
del documento sostitutivo di cui ai commi 8 e 9, deve essere presentata in
forma autenticata in data non anteriore a tre mesi, o in forma semplice; in
quest'ultimo caso deve essere esibito, contestualmente, l'originale del
documento stesso. L'ente rilasciante l'autorizzazione attesta sulla fotocopia
la presa visione del documento originale. I soggetti che presentano piu'
domande di autorizzazione presso lo stesso ente e per lo stesso veicolo
possono fornire tutte le domande successive alla prima, nell'arco temporale di
un anno, fotocopia in carta semplice di quella presentata in allegato alla
prima richiesta, citando gli estremi della medesima e dichiarando che, dalla
data della prima presentazione, il documento di circolazione o il documento
sostitutivo non hanno subito modifiche ed hanno mantenuto validita' per la
circolazione.
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Continua nella PARTE
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