Art. 11. Servizi di polizia stradale
- Costituiscono servizi di polizia stradale:
- la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale
- la rilevazione degli incidenti stradali;
- la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il
traffico;
- la scorta per la sicurezza della circolazione;
- la tutela e il controllo sull'uso della strada.
- Gli organi di polizia stradale concorrono, altresi', alle operazioni di
soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare
all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
- Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve
le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero
dell'interno compete, altresi', il coordinamento dei servizi di polizia
stradale da chiunque espletati.
- Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12
le informazioni acquisite relativamente alle modalita' dell'incidente, alla
residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli
e ai dati di individuazione di questi ultimi.
ATTUAZIONI
Art. 21 (Art. 11 Cod. str.)
(Coordinamento dei servizi di polizia stradale. Rilascio di
informazioni)
- Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale di cui
all'articolo 11, comma 3, del Codice, provvede con proprie direttive, il
ministro dell'Interno.
- L'espletamento dei servizi di scorta a veicoli o trasporti eccezionali e'
affidato alla specialita' polizia stradale della polizia di Stato. La scorta
e' curata dai corpi di polizia municipale quando l'intero itinerario del
trasporto si sviluppa su strade comunali. L'espletamento dei servizi di scorta
a veicoli o trasporti eccezionali militari e' affidato all'Arma dei
carabinieri. All'espletamento di tale servizio si applica l'articolo 16, commi
5 e 7.
- Per ottenere le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del Codice,
gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta
di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che
ha proceduto alla rilevazione dell'incidente.
- Il comando o ufficio e' tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali
spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge.
- In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le
informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato
dall'autorita' giudiziaria competente.
- Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni
sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della
autorita' giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e
rilasciata dalla medesima autorita' dell'avvenuto decorso del termine utile
previsto per la presentazione della querela.