Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale
- L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente
codice spetta:
- in via principale alla specialita' Polizia Stradale della Polizia di
Stato;
- alla Polizia di Stato;
- all'Arma dei carabinieri;
- al Corpo della guardia di finanza;
- ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio
di competenza;
- ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia
stradale.
- L'espletamento dei servizi di cui all'art. II, comma 1, lettere a) e b),
spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati
nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
- La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade
possono. inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di
qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.
- dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero
dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e dal
personale dell'A.N.A.S.;
- dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita' delle
regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse
sulle strade di proprieta' degli enti da cui dipendono;
- dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni avanti la
qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni
commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza
- dal personale dell'ente ferroviario dello Stato e delle ferrovie e
tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza,
nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni
commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
- dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero
dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
- dai militari del Corpo delle Capitanerie di Porto, dipendenti dal
Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui
all'articolo 6, comma 7.
- La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle
colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di
truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato
rilasciato dall'autorita' militare competente.
- I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in uniforme,
per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito
segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.
ATTUAZIONI
Art. 22 (Art. 12 Cod. str.)
(Organi preposti)
- Ai servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del
Codice, provvede il ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Servizio polizia stradale.
- Sono organi diretti del ministero dell'Interno, per l'espletamento in via
primaria dei servizi di cui al comma 1, i compartimenti della polizia
stradale, alle dipendenze dei quali operano le sezioni di polizia stradale,
istituite in ogni capoluogo di provincia, il reparto operativo speciale,
nonche' i centri operativi autostradali, le sottosezioni, i distaccamenti e i
posti mobili, costituiti in rapporto alle necessita' dei servizi medesimi con
decreto del ministro dell'Interno.
- I servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle
amministrazioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del Codice, in relazione
agli ordinamenti e ai regolamenti interni delle stesse.
- Il personale militare di cui all'articolo 12, comma 4, del Codice, anche
in esecuzione all'articolo 192, commi 5 e 6, dello stesso Codice, segnala agli
organi di cui all'articolo 12, comma 1, del Codice le infrazioni di chiunque
non abbia ottemperato alle segnalazioni volte ad assicurare la marcia delle
colonne militari.
Art. 23 (Art. 12 Cod. str.)
(Esame di qualificazione)
- Le amministrazioni cui appartiene il personale di cui all'articolo 12,
comma 3, del Codice, stabiliscono l'organizzazione e le procedure per lo
svolgimento di corsi di preparazione e qualificazione per sostenere i
prescritti esami di idoneita' per l'espletamento dei servizi di polizia
stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) ed e) del Codice. Per gli
enti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del Codice, provvedono le
regioni per il proprio personale, le province per il personale delle province
stesse ed i comuni per il personale di appartenenza.
- Le amministrazioni di cui al comma 1 stabiliscono i requisiti per
l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1l, comma 1, lettere a) ed e)
del Codice, le modalita' e i tempi per l'espletamento dei servizi stessi ed il
contingente di personale da qualificare. Sono richiesti in ogni caso il
possesso della patente di guida di categoria B ordinaria, l'effettivo servizio
e l'inquadramento organico nei ruoli dell'amministrazione interessata da
almeno tre anni.
- L'esame deve essere finalizzato all'accertamento della conoscenza delle
norme in materia di circolazione stradale, con particolare riguardo alle norme
di comportamento, ai compiti di prevenzione e repress sanzionatori, nonche'
alla conoscenza delle norme concernenti la tutela ed il controllo sull'uso
della strada.
- Al personale di cui al comma 1 e' rilasciata apposita tessera di
riconoscimento per l'espletamento del servizio conforme al modello allegato
che fa parte integrante del presente regolamento (fig. I.l); essa ha validita'
quinquennale, con conferma annuale mediante l'apposizione di un bollo
riportante l'anno solare di validita'.
- Al titolare della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 e'
consentita la libera circolazione sui trasporti pubblici urbani e sui
trasporti automobilistici di linea nell'ambito del territorio di competenza
della amministrazione di appartenenza.
Art. 24 (Art. 12 Cod. str.)
(Segnale distintivo e norme d'uso. Intimazione dell'alt)
- Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia
stradale devono usare quando non siano in uniforme, ai sensi dell'articolo 12,
comma 5, del Codice, deve essere conforme al modello stabilito nella figura
I.2 e rispondente alle seguenti caratteristiche:
- disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm, in
materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di
colore rosso di 10 cm di diametro e la rimanente corona circolare di colore
bianco di 2,5 cm di larghezza;
- al centro del disco lo stemma della Repubblica italiana di colore nero;
- indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente, nella
parte superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4 cm;
eventuale specificazione della direzione generale, corpo, servizio, ecc.
nella parte inferiore della corona circolare, in lettere nere alte 1 cm se
disposta su una sola riga, e, se disposta su due righe, in lettere alte 0,5
cm per la riga superiore e 1 cm per quella inferiore;
- manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco lungo 30 cm,
sullo stesso e' inciso un numero o matricola che identifica chi detiene il
segnale.
- Il segnale distintivo e' usato esclusivamente per intimare l'ALT agli
utenti della strada in movimento e, in situazioni di emergenza, per le
segnalazioni manuali dirette a regolare il traffico. L'uso del segnale
distintivo fuori dei casi consentiti e' perseguibile anche disciplinarmente
dall'amministrazione da cui dipendono i soggetti di cui al comma 1.
- Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice, quando
non sono in uniforme, per l'intimazione dell'ALT a coloro che circolano sulle
aree soggette alla disciplina del Codice della strada esibiscono in modo
chiaramente visibile il segnale distintivo di cui al comma 1 e
successivamente, prima di qualsiasi accertamento o contestazione, esibiscono
la speciale tessera rilasciata dalla competente amministrazione.
- Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l'ALT, oltre
che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o con segnale manuale o
luminoso.
- L'intimazione dell'ALT ad opera di organi di polizia stradale non in
uniforme ed a bordo di veicoli di servizio o privati e' eseguita sorpassando
il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino il segnale distintivo di cui
al comma 1.