Art. 13. Norme per la costruzione e la gestione delle strade
- il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori
pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla
entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui
all'art. 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo
e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di
quelle di esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla
sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione
dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti
gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di
notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione
dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle
direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell'ambiente, che viene
richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge.
- La deroga alle norme di cui al comma 1 e consentita solo per le strade
esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali,
paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consento l'adeguamento,
sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati
inquinamenti.
- Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
- Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla entrata in vigore
del presente codice, emana, con i criteri e le modalita' di cui al comma 1, le
norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2,
comma 2.
- Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro
un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti
proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza,
quando le stesse non possiedono piu' le caratteristiche costruttive, tecniche
e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
- Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere
aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze
secondo le modalita' stabilite con apposito decreto che il Ministro dei lavori
pubblici emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il
Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche
gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione
stradale.
- Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni
del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validita' temporale
riferita all'anno nonche' per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in
sede internazionale.
- Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo,
I'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui
all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero territorio
nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonche' comunicarli agli
organismi internazionali. Detta struttura cura altresi' che i vari enti
ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei
relativi decreti.