Art. 14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
- Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e
la fluidita' della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e
pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonche' delle
attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza
delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della
segnaletica prescritta.
- Gli enti proprietari provvedono, inoltre: a) al rilascio delle
autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo; b) alla
segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui
al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonche' alle
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
- Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario
della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario,
salvo che sia diversamente stabilito.
- Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente
proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.
ATTUAZIONI
Art. 25 (Art. 14 Cod. str.)
(Attivita' di tutela delle strade)
- Nell'espletamento dei servizi di polizia stradale di competenza, le
amministrazioni alle quali appartiene il personale di cui all'articolo 12,
comma 3, del Codice, provvedono direttamente a svolgere tutte le fasi del
procedimento amministrativo sanzionatorio.
- Qualora gli enti proprietari di strade non abbiano nella loro struttura
amministrativa uffici predisposti specificamente a tali servizi, essi
provvedono ad inviare, entro cinque giorni dall'accertamento, la segnalazione
della violazione agli organi esercenti servizi di polizia stradale, che
provvedono a svolgere le ulteriori fasi del procedimento.
- Qualora la violazione non sia stata contestata all'atto dell'accertamento,
l'organo di polizia stradale destinatario della segnalazione di cui al comma
2, provvede alla verbalizzazione e alla notifica, con indicazione dell'agente
che ha effettuato l'accertamento.
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