Art. 15. Atti vietati
- Su tutte le strade e loro pertinenze e' vietato:
- danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti
che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la
piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la
circolazione;
- danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed
ogni altro manufatto ad essa attinente;
- impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle
relative opere di raccolta e di scarico;
- impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni
sottostanti;
- far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con
l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali:
- gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare
e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei
veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette
materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque
natura;
- gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
- Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
- Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f),
h) ed i), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire trentamila a lire centoventimila.
- Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino
dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
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