Art. 17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri
abitati
- Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare, fuori
della proprieta' stradale. una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di
costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme
determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.
- All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le
strade in rettilineo.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni.
- La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa
del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
ATTUAZIONI
Art. 27 (Art. 17 Cod. str.)
(Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati)
- La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da
determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, e' soggetta alle
seguenti norme:
- nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a all'articolo
26;
- nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m,
la fascia di rispetto e' delimitata verso le proprieta' latistanti, dalla
corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla
distanza dal confine stradale indicata dall'articolo 26 in base al tipo di
strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.
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