Art. 18. Fasce di rispetto ed aree di visibilita' nei centri
abitati
- Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti
le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non
possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in
relazione alla tipologia delle strade.
- In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto
indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilita' determinata dal
triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto,
la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli
allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a
partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio
delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il
terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
- In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati e' vietata
la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area
di intersezione che dell'ente proprietario, la funzionalita' dell'intersezione
stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere
quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che
si intersecano.
- Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformita'
ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o
ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo
necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
- La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa
del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
ATTUAZIONI
Art. 28 (Art. 18 Cod. str.)
(Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati)
- Le distanze dal confine stradale, nei centri abitati, da rispettare nella
costruzione, ricostruzione o ampliamento di manufatti o muri di cinta di
qualsiasi tipo non possono essere inferiori a:
- 30 m per le strade di tipo A;
- 20 m per le strade di tipo D;
- 10 m per le strade di tipo E ed F.
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