Art. 19. Distanze di sicurezza dalle strade
- La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno,
di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di
cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonche' di stabilimenti che
interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarita' della
circolazione stradale, e' stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in
difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari
della strada e dei vigili del fuoco.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire
quattro milioni.
- La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa
del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI
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