Art. 2. Definizione e classificazione delle
strade
- Ai fini dell'applicazione delle norme del
presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
- Le strade sono classificate riguardo alle loro
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
- Autostrade;
- Strade extraurbane principali;
- Strade extraurbane secondarie;
- Strade urbane di scorrimento;
- Strade urbane di quartiere;
- Strade locali
- Le strade di cui al comma 2 devono avere le
seguenti caratteristiche minime:
- Autostrada: strada extraurbana o urbana a
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna
con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e
corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a
raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza
all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di
inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree
di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
- Strada extraurbana principale: strada a
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile ciascuna
con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso, con accessi alle proprieta' laterali coordinati
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla
circolazione dl talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre
categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere
attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la
sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
- Strada extraurbana secondaria: strada ad
unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e
banchine.
- Strada urbana di scorrimento: strada a
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno
due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici,
banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a
raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce
laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite
concentrate.
- Strada urbana di quartiere: strada ad unica
carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per
la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra,
esterna alla carreggiata.
- Strada locale: strada urbana od extraurbana
opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli
altri tipi di strade.
- E' denominata "strada di servizio" la strada
affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana
principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la
sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprieta' laterali alla strada
principale e viceversa, nonche' il movimento e le manovre dei veicoli non
ammessi sulla strada principale stessa.
- Per le esigenze di carattere amministrativo e
con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade,
come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali",
"regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono.
Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione,
la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico
militare e denominate "strade militari", ente proprietario e' considerato il
comando della regione militare territoriale.
- Le strade extraurbane di cui al comma 2,
lettere B, C ed F si distinguono in:
- Statali, quando:
- costituiscono le grandi direttrici del
traffico nazionale;
- congiungono la rete viabile principale
dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
- congiungono tra loro i capoluoghi di
regione, ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse.
ovvero costituiscono diretti e importanti collegamenti tra strade
statali;
- allacciano alla rete delle strade statali i
porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza
industriale, turistica e climatica;
- servono traffici interregionali o
presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del
territorio nazionale.
- Regionali, quando allacciano i capoluoghi di
provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero
allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se cio'
sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
- Provinciali, quando allacciano al capoluogo
di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o piu'
capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o
regionale i capoluoghi di comune, se cio' sia particolarmente rilevante per
ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e
climatico.
- Comunali, quando congiungono il capoluogo del
comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il
capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automo bilistica, con un
aeroporto o porto marittimo, lacuale o flu viale, con interporti o nodi di
scambio internodale o con le locali ta' che sono sede di essenziali servizi
interessanti la collettiivi ta' comunale. Ai fini del presente codice, le
strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.
- Le strade urbane di cui al comma 2, Iettere D e
F sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati,
eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che
attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila
abitanti.
- Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine
indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade
statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7,
sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di
amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le
regioni interessate, nei casi e con le modalita' indicate dal regolamento. Le
regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli
enti locali, alle classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le strade
cosi' classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto
dall'art. 226.
- Quando le strade non corrispondono piu' all'uso
e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero
dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze,
acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale
declassificazione sono indicati dal regolamento.
- Le disposizioni di cui alla presente disciplina
non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio
1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla
procedura di valutazione d'impatto ambientale.
ATTUAZIONI
Art. 2 (Art. 2 Cod. str.)
(Classificazione delle
strade)
- Il decreto del ministro dei Lavori pubblici, di
cui all'articolo 2, comma 8, del Codice, per la classificazione amministrativa
delle strade statali esistenti alla data del 1° gennaio 1993, e' predisposto
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sulla
base degli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, modificati ed
aggiornati secondo i criteri di cui agli articoli 2, commi 5, 6 e 7, del
Codice. Le strade statali, costruite successivamente all'entrata in vigore del
Codice, sono classificate con decreto del ministero dei Lavori pubblici -
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i
medesimi criteri.
- Per la classificazione amministrativa delle
strade statali esistenti, l'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, riceve dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade
(A.N.A.S.) i dati necessari, predispone l'elenco aggiornato delle strade
statali esistenti alla data del 1° gennaio 1993 e trasmette lo stesso agli
enti tenuti al parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del Codice, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Codice. Gli enti
suddetti trasmettono il loro parere all'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale nei sei mesi successivi. Il decreto di
cui al comma 1, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e le
strade dallo stesso individuate sono inserite nell'archivio nazionale delle
strade di cui all'articolo 226 del Codice. Le strade gia' comprese negli
elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, e non ricomprese nel
decreto di classificazione amministrativa delle strade statali, sono
classificate tra le strade non statali.
- Per le strade statali di nuova costruzione
viene rispettata la procedura indicata dal comma 2; i termini previsti,
ridotti rispettivamente ad un mese e a due mesi, decorrono dalla trasmissione
della documentazione da parte dell'A.N.A.S. all'Ispettorato generale per la
circolazione e per la sicurezza stradale. Tale trasmissione e' effettuata
entro un mese dalla definizione del collaudo della strada. Prima che siano
completate le procedure di classificazione, l'A.N.A.S. puo' prendere in carico
la strada, sempre che sia intervenuta la definizione del collaudo, previa
classificazione amministrativa provvisoria effettuata dal ministero dei Lavori
pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, del Codice.
- Per le strade non statali, i decreti di
classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova
costruzione di interesse regionale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 87 e dell'articolo 2, comma 5, del
Codice, sono emanati dagli organi regionali competenti. Il presidente della
regione procede alla trasmissione del decreto di classificazione entro un mese
dalla pubblicazione nel Bollettino regionale al ministero dei Lavori pubblici
- Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che
provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale di cui all'articolo 226 del
Codice. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale
puo' formulare osservazioni, previo parere del Consiglio superiore dei Lavori
pubblici.
- La classificazione amministrativa delle strade
provinciali, esistenti e di nuova costruzione, e' effettuata dagli organi
regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal
comma 4.
- La classificazione amministrativa delle strade
comunali, esistenti e di nuova costruzione, e' effettuata dagli organi
regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal
comma 4.
- I provvedimenti di classificazione hanno
effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel
Bollettino regionale.
- Nelle more degli adempimenti di cui
all'articolo 13, comma 5, del Codice, le disposizioni relative alla sicurezza
della circolazione connesse alla classificazione tecnico-funzionale delle
strade di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice, si applicano alle strade
esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate
dall'articolo 2, comma 3, del Codice per ciascuna classe di strada.
- Nella attuazione dell'articolo 2, comma 5, del
Codice si applica, per quanto compatibile, la legge 29 novembre 1980, n. 922
ed i relativi decreti di attuazione. La classificazione prevista dalla legge
sopracitata individua gli itinerari internazionali ed e' aggiuntiva rispetto a
quella di cui all'articolo 2, comma 8, del Codice.
- I divieti e le prescrizioni, previste dal
Codice e dal presente regolamento per le strade inserite negli itinerari
internazionali, si applicano unicamente a quelle gia' in possesso delle
caratteristiche richieste dagli accordi internazionali per la
classificazione.
Art. 3 (Art. 2 Cod. str.)
(Declassificazione delle
strade)
- Successivamente alla classificazione di tutte
le strade statali e non statali, effettuata con le procedure previste
dall'articolo 2, qualora alcune di esse rientrino nei casi previsti
dall'articolo 2, comma 9, del Codice, si provvede alla declassificazione delle
stesse, intendendosi come tale il passaggio da una all'altra delle classi
previste dall'articolo 2, comma 6, del Codice.
- Per le strade statali la declassificazione e'
disposta con decreto del ministro dei Lavori pubblici, su proposta
dell'A.N.A.S. o della regione interessata per territorio, secondo le procedure
individuate all'articolo 2, comma 2. A seguito del decreto di
declassificazione, il presidente della regione, sulla base dei pareri gia'
espressi nella procedura di declassificazione, provvede, con decreto, ad una
nuova classificazione della strada, secondo le procedure individuate
all'articolo 2, commi 4, 5 e 6. La decorrenza di attuazione e' la medesima per
entrambi i provvedimenti.
- Per le strade non statali la declassificazione
e' disposta con decreto del presidente della regione, su proposta dei
competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per
territorio, secondo le procedure indicate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, in
relazione alla classifica della strada. Con il medesimo decreto il presidente
della regione, sulla base dei pareri gia' espressi nella procedura di
declassificazione, provvede alla nuova classificazione della strada. Il
provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel
quale esso e' pubblicato.
- I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
regionale, e trasmessi entro un mese all'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, che li registra nell'archivio nazionale
delle strade di cui all'articolo 226 del Codice.
- I provvedimenti di declassificazione hanno
effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
regionale.
- Per le strade militari si applicano le
procedure di declassificazione previste per le strade statali, mediante
emanazione del decreto da parte del ministro della Difesa su proposta del
Comando regione militare territoriale, previo parere dell'organo tecnico
militare competente.
Art. 4 (Art. 2 Cod. str.)
(Passaggi di proprieta' fra enti proprietari
delle strade)
- Qualora per variazioni di itinerario o per
varianti alle strade esistenti, si rende necessario il trasferimento di
strade, o di tronchi di esse, fra gli enti proprietari, fatto salvo quanto
previsto all'articolo 3, si provvede a norma dei commi seguenti.
- L'assunzione e la dismissione di strade statali
o di singoli tronchi avvengono con decreto del ministro dei Lavori pubblici,
su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti
competenti, sentiti il Consiglio superiore dei Lavori pubblici e il consiglio
di amministrazione dell'A.N.A.S. Per le strade non statali il decreto e'
emanato dal presidente della regione competente su proposta degli enti
proprietari interessati, con le modalita' previste dall'articolo 2, commi 4,
5, e 6. Le variazioni di classifica conseguenti all'emanazione dei decreti
precedenti, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul
Bollettin regionale, sono comunicate all'archivio nazionale delle strade di
cui all'articolo 226 del Codice.
- In deroga alla procedura di cui al comma 2, i
tratti di strade statali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i
capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di
strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente
trasferiti alla provincia o al comune.
- I tratti di strade statali, regionali o
provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a
diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro
abitato prevista dall'articolo 4 del Codice, sono classificati quali strade
comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si
procede alla delimitazione medesima.
- Successivamente all'emanazione dei
provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade previsti
agli articoli 2 e 3, all'emanazione dei decreti di passaggio di proprieta' ed
alle deliberazioni di cui ai commi precedenti, si provvede alla consegna delle
strade o dei tronchi di strade fra gli enti proprietari.
- La consegna all'ente nuovo proprietario della
strada e' oggetto di apposito verbale da redigersi in tempo utile per il
rispetto dei termini previsti dal comma 7 dell'articolo 2 ed entro sessanta
giorni dalla delibera della giunta municipale per i tratti di strade interni
ai centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti.
- Qualora l'amministrazione che deve prendere in
consegna la strada, o tronco di essa, non interviene nel termine fissato,
l'amministrazione cedente e' autorizzata a redigere il relativo verbale di
consegna alla presenza di due testimoni, a notificare all'amministrazione
inadempiente, mediante ufficiale giudiziario, il verbale di consegna e ad
apporre agli estremi della strada dismessa, o dei tronchi di essa, appositi
cartelli sui quali vengono riportati gli estremi del verbale
richiamato.