Art. 20. Occupazione della sede stradale
- Sulle strade di tipo A), B), C) e D) e' vietata ogni tipo di occupazione
della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche,
tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) I'occupazione della carreggiata
puo' essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario
alternativo per il traffico.
- L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a
carattere provvisorio non e' consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce
di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
- Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli
articoli ed ai commi precedenti, I'occupazione di marciapiedi da parte di
chioschi, edicole od altre installazioni puo' essere consentita fino ad un
massimo della meta' della loro larghezza, purche' in adiacenza ai fabbricati e
sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non
meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei
triangoli di visibilita' delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2.
Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano
particolari caratteristiche geometriche della strada, i comuni, limitatamente
alle occupazioni gia' esistenti alla data di entrata in vigore del codice,
possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni
del presente comma, a condizione che sia grantita una zona adeguata per la
circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita'
motoria.
- Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la
concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila.
- La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le
opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
ATTUAZIONI
Art. 29 (Art. 20 Cod. str.)
(Ubicazione di chioschi od altre installazioni)
- Per l'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni anche a
carattere provvisorio, fuori dai centri abitati, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 26, commi 7 e 8, nonche' quelle di cui agli articoli 16,
comma 2, e 20, comma 2, del Codice.
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