Art. 3. Definizioni stradali e di
traffico
Ai fini delle presenti
norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti
significati:
- Area di intersezione: parte della intersezione
a raso, nella quale si intersecano due o piu' correnti di traffico.
- Area pedonale: zona interdetta alla
circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo
deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o
impedite capacita' motorie, nonche' per quelli ad emissioni zero aventi
ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati ai velocipedi.
- Attraversamento pedonale: parte della
carreggiata opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in
transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto
ai veicoli
- Banchina: parte della strada compresa tra il
margine della carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti elementi
longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della
cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
- Braccio di intersezione: cfr. Ramo di
intersezione.
- Canalizzazione: insieme di apprestamenti
destinato a selezionare le correnti di traffico per guidare in determinate
direzioni.
- Carreggiata: parte della strada destinata allo
scorrimento dei veicoli; essa e' composto da una o piu' corsie di marcia ed,
in genere, e' pavimentata e delimitata da strisce di margine.
- Centro abitato: insieme di edifici, delimitato
lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme
di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da
strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla
strada.
- Circolazione: e' il movimento, la fermata e la
sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
- Confine stradale: limite della proprieta'
stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio
del progetto approvato; in mancanza, il confine e' costituito dal ciglio
esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della
scarpata se la strada e' in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se
la strada e' in trincea.
- Corrente di traffico: insieme di veicoli
(corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una
strada nello stesso senso di marcia su una o determinata traiettoria.
- Corsia: parte longitudinale della strada di
larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
- Corsia di accelerazione: corsia specializzata
per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
- Corsia di decelerazione: corsia specializzata
per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non
provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
- Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla
carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di
soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia
ammessa la circolazione degli stessi.
- Corsia di marcia: corsia facente parte della
carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
- Corsia riservata: corsia di marcia destinata
alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di
veicoli.
- Corsia specializzata: corsia destinata ai
veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta,
attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta
o che presentano basse velocita' o altro.
- Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento
delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche
trasversalmente all'andamento della strada.
- Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di
strada rettilinei, aventi assi intersecantisi tali da determinare condizioni
di limitata visibilita'.
- Fascia di pertinenza: striscia di terreno
compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprieta'
stradale e puo' essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti
della strada.
- Fascia di rispetto: striscia di terreno,
esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione,
da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni,
depositi e simili.
- Fascia di sosta laterale: parte della strada
adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine
discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia
di manovra
- Golfo di fermata: parte della strada, esterna
alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed
adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
- Intersezione a livelli sfalsati: insieme di
infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento
delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
- Intersezione a raso (o a livello): area comune
a piu' strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti
di traffico dall'una all'altra di esse.
- Isola di fanalizzazione: parte della strada,
opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le
correnti di traffico.
- Isola di traffico: cfr. Isola di
canalizzazione.
- Isola salvagente: cfr. Salvagente.
- Isola spartitraffico: cfr.
Spartitraffico.
- Itinerario internazionale: strade o tratti di
strade facenti parte degli itinerari cosi' definiti dagli accordi
internazionali.
- Livelletta: tratto di strada a pendenza
longitudinale costante.
- Marciapiede: parte della strada, esterna alla
carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai
pedoni.
- Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori
della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei
veicoli.
- Passaggio a livello: intersezione a raso,
opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o piu'
strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.
- Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede):
parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca
continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito
dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza
di esso.
- Passo carrabile: accesso ad un'area laterale
idonea allo stazionamento di uno o piu' veicoli.
- Piazzola di sosta: parte della strada, di
lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta
dei veicoli.
- Pista ciclabile: parte longitudinale della
strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei
velocipedi.
- Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due
livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della
superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale
concavo.
- Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due
livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della
superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale
convesso.
- Ramo di intersezione: tratto di strada
afferente una intersezione.
- Rampa di intersezione: strada destinata a
collegare due rami di un'intersezione.
- Ripa: zona di terreno immediatamente
sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in
taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
- Salvagente: parte della strada, rialzata o
opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei
pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei
trasporti collettivi.
- Sede stradale: superficie compresa entro i
confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
- Sede tranviaria: parte longitudinale della
strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei
veicoli assimilabili.
- Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a
fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di
animali.
- Spartitraffico: parte longitudinale non
carrabile della strada destinata alla separazione di correnti
veicolari.
- Strada extraurbana: strada esterna ai centri
abitati.
- Strada urbana: strada interna ad un centro
abitato.
- Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica):
strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
- Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in
cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.
- Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso
e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari
categorie di utenti e di veicoli.
- Zona di attestamento: tratto di carreggiata,
immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei
veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie
specializzate separate da strisce longitudinali continue.
- Zona di preselezione: tratto di carreggiata,
opportunamente segnalato, ove e' consentito il cambio di corsia affinche' i
veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
- Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso
unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in
movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza
doversi arrestare.
- Zona residenziale: zona urbana in cui vigono
particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente,
delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di
specifico rilievo tecnico.
ATTUAZIONI
Art. 5 (Artt. 3 e 4 Cod.
str.)
(Altre definizioni stradali e di traffico;
delimitazione del centro abitato)
- Le altre definizioni stradali e di traffico di
specifico rilievo tecnico di cui all'articolo 3, comma 2, del Codice sono
contenute nelle singole disposizioni del presente regolamento riguardanti le
varie materie.
- Le definizioni di barriere architettoniche e di
accessibilita' anche per persone con ridotta o impedita capacita' motoria o
sensoriale sono quelle contenute nel decreto del ministro dei Lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
- La delimitazione del centro abitato, come
definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, del Codice, e' finalizzata ad
individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra
le strade e l'ambiente circostante, e' necessaria da parte dell'utente della
strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme
di comportamento. La delimitazione del centro abitato individua pertanto i
limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal
Codice e dal presente regolamento all'interno e all'esterno del centro
abitato. La delimitazione del centro abitato individua altresi', lungo le
strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i
tratti di strada che:
- per i centri con popolazione non superiore a
diecimila abitanti costituiscono "i tratti interni";
- per i centri con popolazione superiore a
diecimila abitanti costituiscono "strade comunali", ed individua, pertanto,
i limiti territoriali di competenza e di responsabilita' tra il comune e gli
altri enti proprietari di strade.
- Nel caso in cui l'intervallo tra due contigui
insediamenti abitativi, aventi ciascuno le caratteristiche di centro abitato,
risulti, anche in relazione all'andamento planoaltimetrico della strada,
insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente
della strada, si provvede alla delimitazione di un unico centro abitato,
individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di localita'. Nel
caso in cui i due insediamenti ricadano nell'ambito di comuni diversi si
provvede a delimitazioni separate, anche se contigue, apponendo sulla stessa
sezione stradale il segnale di fine del primo centro abitato e di inizio del
successivo centro abitato.
- I segnali di inizio e di fine centro abitato
sono collocati esattamente sul punto di delimitazione del centro abitato
indicato sulla cartografia allegata alla deliberazione della giunta municipale
ed individuato, in corrispondenza di ciascuna strada di accesso al centro
stesso, in modo tale da permettere il rispetto degli spazi di avvistamento
previsti dall'articolo 79, comma 1. I segnali di inizio e fine centro abitato,
relativi allo stesso punto di delimitazione, se posizionati separatamente ai
lati della carreggiata, rispettivamente nella direzione di accesso e di uscita
del centro medesimo, sono, di norma, collocati sulla stessa sezione stradale.
Ove si renda necessario per garantire gli spazi di avvistamento, e' ammesso lo
slittamento, verso l'esterno del centro abitato, del segnale di fine centro
abitato, riportando tale diversa collocazione sulla cartografia. In tal caso,
la diversa collocazione del segnale di fine centro abitato rispetto al punto
di delimitazione dello stesso ha valenza per le norme di comportamento da
parte dell'utente della strada, ma non per le competenze degli enti
proprietari della strada.
- La delimitazione del centro abitato e'
aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni di
base alle quali si e' provveduto alle delimitazioni stesse. A tale
aggiornamento consegue l'aggiornamento dei "tratti interni" e delle "strade
comunali" di cui al comma 1. 7. Nel caso in cui la delimitazione del centro
abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta
municipale, prevista dall'articolo 4, comma 1, del Codice, con la relativa
cartografia allegata, e' inviata all'ente proprietario della strada
interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data
d'inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso puo'
inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime
definitivamente la giunta municipale con deliberazione che e' pubblicata
all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente
interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento e' ammesso
ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del Codice.