Art. 4. Delimitazione del centro
abitato
- Ai fini dell'attuazione della disciplina della
circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta
alla delimitazione del centro abitato.
- La deliberazione di delimitazione del centro
abitato come definito dall'art.3 e' pubblicata all'albo pretorio per trenta
giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono
evidenziati i confini sulle strade di accesso.
ATTUAZIONI
Art. 5 (Artt. 3 e 4 Cod.
str.)
(Altre definizioni stradali e di traffico;
delimitazione del centro abitato)
- Le altre definizioni stradali e di traffico di
specifico rilievo tecnico di cui all'articolo 3, comma 2, del Codice sono
contenute nelle singole disposizioni del presente regolamento riguardanti le
varie materie.
- Le definizioni di barriere architettoniche e di
accessibilita' anche per persone con ridotta o impedita capacita' motoria o
sensoriale sono quelle contenute nel decreto del ministro dei Lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
- La delimitazione del centro abitato, come
definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, del Codice, e' finalizzata ad
individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra
le strade e l'ambiente circostante, e' necessaria da parte dell'utente della
strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme
di comportamento. La delimitazione del centro abitato individua pertanto i
limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal
Codice e dal presente regolamento all'interno e all'esterno del centro
abitato. La delimitazione del centro abitato individua altresi', lungo le
strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i
tratti di strada che:
- per i centri con popolazione non superiore a
diecimila abitanti costituiscono "i tratti interni";
- per i centri con popolazione superiore a
diecimila abitanti costituiscono "strade comunali", ed individua, pertanto,
i limiti territoriali di competenza e di responsabilita' tra il comune e gli
altri enti proprietari di strade.
- Nel caso in cui l'intervallo tra due contigui
insediamenti abitativi, aventi ciascuno le caratteristiche di centro abitato,
risulti, anche in relazione all'andamento planoaltimetrico della strada,
insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente
della strada, si provvede alla delimitazione di un unico centro abitato,
individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di localita'. Nel
caso in cui i due insediamenti ricadano nell'ambito di comuni diversi si
provvede a delimitazioni separate, anche se contigue, apponendo sulla stessa
sezione stradale il segnale di fine del primo centro abitato e di inizio del
successivo centro abitato.
- I segnali di inizio e di fine centro abitato
sono collocati esattamente sul punto di delimitazione del centro abitato
indicato sulla cartografia allegata alla deliberazione della giunta municipale
ed individuato, in corrispondenza di ciascuna strada di accesso al centro
stesso, in modo tale da permettere il rispetto degli spazi di avvistamento
previsti dall'articolo 79, comma 1. I segnali di inizio e fine centro abitato,
relativi allo stesso punto di delimitazione, se posizionati separatamente ai
lati della carreggiata, rispettivamente nella direzione di accesso e di uscita
del centro medesimo, sono, di norma, collocati sulla stessa sezione stradale.
Ove si renda necessario per garantire gli spazi di avvistamento, e' ammesso lo
slittamento, verso l'esterno del centro abitato, del segnale di fine centro
abitato, riportando tale diversa collocazione sulla cartografia. In tal caso,
la diversa collocazione del segnale di fine centro abitato rispetto al punto
di delimitazione dello stesso ha valenza per le norme di comportamento da
parte dell'utente della strada, ma non per le competenze degli enti
proprietari della strada.
- La delimitazione del centro abitato e'
aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni di
base alle quali si e' provveduto alle delimitazioni stesse. A tale
aggiornamento consegue l'aggiornamento dei "tratti interni" e delle "strade
comunali" di cui al comma 1. 7. Nel caso in cui la delimitazione del centro
abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta
municipale, prevista dall'articolo 4, comma 1, del Codice, con la relativa
cartografia allegata, e' inviata all'ente proprietario della strada
interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data
d'inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso puo'
inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime
definitivamente la giunta municipale con deliberazione che e' pubblicata
all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente
interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento e' ammesso
ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del Codice.