Art. 5. Regolamentazione della circolazione in
generale
- Ministro dei lavori pubblici puo' impartire ai
prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione
delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di
cui all'art. 2.
- In caso di inosservanza di norme giuridiche, il
Ministro dei lavori pubblici puo' diffidare gli enti proprietari ad emettere i
relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino
nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, in ogni caso di
grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con
diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
- I provvedimenti per la regolamentazione della
circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi
competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al
pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal
comando militare territoriale di regione e' ammesso ricorso gerarchico al
Ministro della difesa.
ATTUAZIONI
Art. 6 (Art. 5 Cod. str.)
(Modalita' e procedura per l'esercizio della
diffida da parte del ministro dei Lavori pubblici. Sostituzione in caso di
inadempienza).
- Il potere di diffida di cui all'articolo 5,
comma 2, del Codice, e' esercitato dal ministro dei Lavori pubblici, in tutti
i casi in cui sia accertata l'inosservanza, da parte dell'ente proprietario
della strada, delle disposizioni del Codice e del presente regolamento nonche'
delle leggi o degli atti aventi forza di legge da essi richiamate.
- Il ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, per i fini di cui al
comma 1, si avvale di informazioni, segnalazioni e denunce che siano pervenute
dagli organi di cui all'articolo 12 del Codice, da qualsiasi persona e da
associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalita' di salvaguardia
dell'ambiente.
- Per assicurare l'attuazione operativa del
servizio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e) del Codice, gli organi di
polizia stradale che, per ragioni di istituto, rilevano casi di inosservanza
delle norme di cui al comma 1, sono tenuti a trasmettere specifico rapporto al
capo del Compartimento dell'A.N.A.S. territorialmente competente. Il rapporto,
cui viene allegata dettagliata relazione da parte dell'indicato ufficio
statale periferico, viene trasmesso entro trenta giorni al ministero dei
Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale.
- L'esercizio del potere di diffida nei riguardi
dell'ente proprietario della strada puo' essere esercitato dal ministro dei
Lavori pubblici, quando ne ricorrano le condizioni, anche d'ufficio.
- Il provvedimento di diffida, predisposto dal
competente ufficio dell'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, puo' essere emanato, su delega del ministro dei Lavori
pubblici, dal dirigente preposto all'Ispettorato generale.
- Il provvedimento di diffida deve indicare i
casi accertati di inosservanza, senza che sia necessario specificare la fonte
di informazione o la denuncia, le prescrizioni normative che si ritengono
violate e gli interventi ritenuti necessari per ovviarvi. E' fissato il
termine, che non puo' essere, in genere, inferiore ai sessanta giorni, entro
il quale l'ente proprietario deve ottemperare alla stessa. In caso di grave
situazione di pericolo, il termine indicato puo' essere motivatamente
ridotto.
- Il provvedimento di diffida deve essere
notificato all'ente proprietario della strada inadempiente secondo le vigenti
disposizioni di legge.
- Trascorso di diffida, il ministro dei Lavori
pubblici ordina, con provvedimento notificato all'ente proprietario
inadempiente, la immediata esecuzione delle opere necessarie incaricando chi
deve provvedervi e le modalita' di essa.
- Ultimata l'esecuzione delle opere, il ministro
dei Lavori pubblici emette ordinanza-ingiunzione, a carico dell'ente
diffidato, di rivalere completamente il ministero dei Lavori pubblici di tutte
le somme erogate per l'esecuzione delle stesse, fissando il termine per il
pagamento; in caso di inadempienza nel termine fissato,
l'ordinanza-ingiunzione acquista immediata efficacia esecutiva ai sensi delle
disposizioni di legge vigenti.
Art. 7 (Art. 5 Cod. str.)
(Limitazioni alla circolazione. Condizioni e
deroghe)
- Il decreto del ministro dei Lavori pubblici,
contenente le direttive ai prefetti, di cui all'articolo 6, comma 1, del
Codice, viene emanato entro il 30 ottobre e contiene le prescrizioni
applicabili per l'anno o fino ad un triennio successivi. Il decreto e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni dalla
emanazione; eventuali rettifiche o modificazioni devono essere pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicate tempestivamente
all'utenza a mezzo del CCISS di cui all'articolo 73 del presente
regolamento.
- Con il decreto di cui al comma 1, riguardante
la circolazione sulle strade fuori dei centri abitati, sono indicati i giorni
nei quali e' vietata, nel rispetto delle condizioni e delle deroghe indicate
nei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, la circolazione dei veicoli per il
trasporto di cose indicati dal comma 3; tra detti giorni sono compresi:
- i giorni festivi;
- altri particolari giorni, in aggiunta a
quelli festivi;
- l'eventuale o eventuali giorni precedenti o
successivi a quelli indicati nelle lettere a) e b).
- Il decreto di cui al comma 1 prescrive:
- le fasce di orario, differenziate in
relazione ai giorni indicati al comma 2, durante le quali vige il divieto di
circolazione fuori dei centri abitati dei veicoli, per il trasporto di cose,
aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli
eccezionali e di quelli adibiti a trasporto eccezionale nonche' dei veicoli
che trasportano merci pericolose di cui all'articolo 168, commi 1 e 4 del
Codice;
- il termine massimo di tolleranza, rispetto
alle fasce orarie di cui alla lettera precedente, che consente di circolare
ai veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t, provenienti dall'estero e dalla Sardegna o
diretti all'estero ed alla Sardegna, purche' muniti di idonea documentazione
attestante l'origine e la destinazione del viaggio.
- Con i provvedimenti previsti il ministro dei
Lavori pubblici disciplina la facolta' di deroga esercitabile dai prefetti al
divieto di cui al comma 3, al fine di garantire le fondamentali esigenze di
vita delle comunita', sia nazionale che locali, nel rispetto delle migliori
condizioni di sicurezza della circolazione stradale.
- Con il decreto di cui al comma 1 sono
individuati i veicoli che trasportano cose o merci destinate a servizi
pubblici essenziali o che soddisfano primarie esigenze della collettivita',
ivi comprese quelle legate alle attivita' agricole, da escludere dal divieto
di circolazione; sono altresi' escluse dal divieto i veicoli, appartenenti al
servizio di polizia e della pubblica amministrazione circolanti per motivi di
servizio.