Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori
dei centri abitati
- Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o
inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute nonche' per
esigenze di carattere militare puo', conformemente alle direttive del Ministro
dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di
alcune categorie di utenti sulle strade, o su tratti di esse. Il prefetto,
inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito
calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, puo'
vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel
regolamento sono stabilite l eventuali deroghe.
- Il prefetto stabilisce, anno per anno, le
opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi
determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di
spazio.
- Per le strade militari i poteri di cui ai commi
1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare
territoriale.
- L'ente proprietario della strada puo', con
l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:
- disporre, per il tempo strettamente
necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie
di utenti per motivi di incolumita' pubblica ovvero per urgenti e
improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad
esigenze di carattere tecnico;
- stabilire obblighi, divieti e limitazioni di
carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o
per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della
circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
- riservare corsie, anche protette, a
determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli
destinati a determinati usi;
- vietare o limitare o subordinare al pagamento
di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
- prescrivere che i veicoli siano muniti di
mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o
ghiaccio;
- vietare temporaneamente la sosta su strade o
tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo
noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore
prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
- Le ordinanze di cui al comma 4 sono
emanate:
- per le strade e le autostrade statali dal
capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
- per le strade regionali, dal presidente della
giunta;
- per le strade provinciali, dal presidente
della provincia;
- per le strade comunali e le strade vicinali,
dal sindaco;
- per le strade militari, dal comandante della
regione militare territoriale.
- Per le strade e le autostrade in concessione, i
poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario,
previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi
provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione
al concedente, che puo' revocare gli stessi. Il prefetto, inoltre, nei giorni
fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, puo' vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto
di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali
deroghe.
- Nell'ambito degli aereoporti aperti al traffico
aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la
circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico e' riservata
rispettivamente al direttore della circoscrizione aereoportuale competente per
territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono
a mezzo di ordinanze, in conformita' alle norme del presente codice.
Nell'ambito degli aereoporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a
enti o societa', il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della
circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le
societa' interessati.
- Le autorita' che hanno disposto la sospensione
della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare,
per esigenze gravi e indifferibili, o per accertate necessita', deroghe o
permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.
- Tutte le strade statali sono a precedenza,
salvo che l'autorita' competente non disponga diversamente in particolari
intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle
altre strade o tratti di strade la precedenza e' stabilita dagli enti
proprietari, sempre sulla base della classificazione di cui all'art. 2, comma
2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori
pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da
installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la
precedenza.
- L'ente proprietario della strada a precedenza,
quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano, puo', con
ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi
sulla strada a precedenza.
- Quando si tratti di due strade entrambe a
precedenza, appartenenti allo stesso ente, I'ente deve stabilire l'obbligo di
dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione;
quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli
obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi.
Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro
dei lavori pubblici.
- Chiunque non ottempera ai provvedimenti di
sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a
lire ottocentomila. Se la violazione e' commessa dal conducente di un veicolo
adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa e' del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. In questa ultima ipotesi
dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi,
nonche' della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo
stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II del titolo
VI.
- Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma
2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentamila a lire centoventimila.
- Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e
limitazioni previsti nel presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
Nei casi di sosta
vietata la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila; qualora la violazione si prolunghi oltre le
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni
periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
- Nelle ipotesi di' violazione del comma 12
I'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finche'
non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta
nel luogo in cui e stata accertata la violazione costituisce intralcio alla
circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in
cui effettuare la sosta. Di quanto sopra e' fatta menzione nel verbale di
contestazione. Durante la sosta la responsabilita' del veicolo e del relativo
carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono
osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente e' da due a sei mesi.
ATTUAZIONI
Art. 8 (Art. 6 Cod. str.)
(Aree interne ai porti e
aeroporti)
- Ai fini delle competenze previste dall'articolo
6, comma 7, del Codice, sono considerate aree interne ai porti e agli
aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti
con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorita' marittime
e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni.