Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei
centri abitati
- Nei centri abitati i comuni possono, con
ordinanza del sindaco:
- adottare i provvedimenti indicati
nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
- limitare la circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli
inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale,
conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici,
sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il
Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni
culturali e ambientali;
- stabilire la precedenza su determinate strade
o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione
alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la
sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di'
immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
- riservare limitati spazi alla sosta dei
veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del
fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di
persone con limitata o impedita capacita' motoria, munite del contrassegno
speciale ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
- stabilire aree nelle quali e' autorizzato il
parcheggio dei veicoli;
- stabilire, previa deliberazione della giunta,
aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e' subordinata
al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di
durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori
pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le aree urbane;
- prescrivere orari e riservare spazi per i
veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
- istituire le aree attrezzate riservate alla
sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
- riservare strade alla circolazione dei
veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la
mobilita' urbana.
- I divieti di sosta si intendono imposti dalle
ore 8 alle ore 20 salvo che sia diversamente indicato nel relativo
segnale.
- Per i tratti di strade non comunali che
attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e
2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo,
comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I
provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono
di competenza del comune, che li adotta
- Nel caso di sospensione della circolazione per
motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze
di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti
o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati,
per accertate necessita', permessi subordinati a speciali condizioni e
cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere
accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli
riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la
professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle
persone con limitata o impedita capacita' motoria, muniti del contrassegno
speciale.
- Le caratteristiche, le modalità costruttive, la
procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle
aree urbane.
- Le aree destinate al parcheggio devono essere
ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati
non ostacolino lo scorrimento del traffico.
- I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto
spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla
installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati
o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad
interventi per migliorare la viabilità urbana.
- Qualora il comune assuma l'esercizio diretto
del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga
l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al
comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle
immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio
rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata
della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.
3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A"
dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre
zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e
delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni
particolari di traffico.
- I comuni, con deliberazione della giunta,
provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo
conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla
salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul
territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con
ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione
della giunta.
Analogamente i comuni
provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali
sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del
comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli
a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di
una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione
e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente
codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale
facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei
veicoli esentati.
- Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate
mediante appositi segnali.
- Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e
delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono
condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni
hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di
sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od
oneroso.
- Per le città metropolitane le competenze della
giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate
rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
- Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di
sospensione o divieto della circolazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento dl una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
- Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o
limitazioni previsti nel presente articolo, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila.
- Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione
si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria
e' applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la
violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila e la sanzione stessa e' applicata per ogni periodo per il quale
si protrae la violazione.