Art. 8. Circolazione nelle piccole
isole
- Nelle piccole isole dove si trovino comuni
dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non
superi 50 chilometri e le difficolta' ed i pericoli del traffico
automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro dei lavori
pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, puo', con proprio
decreto, vietare che, nei mesi di piu' intenso movimento turistico, i veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti
affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere
stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di
utenti.
- Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le
limitazioni previste dal presente articolo e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire
duemilioni.