Art. 9. Competizioni sportive su
strada
- Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le
competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo
autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco del comune in cui
devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con
veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dal prefetto per le gare con
veicoli a motore, sentite le federazioni nazionali sportive competenti,
nonche' per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con
veicoli a trazione animale che interessano piu' comuni. Nelle autorizzazioni
sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
- Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono
essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della
manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni
prima per quelle di competenza del prefetto e possono essere concesse previo
nulla osta dell'ente proprietario della strada.
- Per le autorizzazioni di competenza del
prefetto i promotori delle competizioni motoristiche devono richiedere il
nulla osta per la loro effettuazione al Ministero dei lavori pubblici,
allegando il preventivo parere del C.O N.I. Per consentire la formulazione del
programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga
riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi
limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonche' al traffico ordinario,
i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre
dell'anno precedente.
- L'autorizzazione per l'effettuazione delle
competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta
alla prefettura, almeno trenta giorni prima della data fissata per la
competizione, ed e' subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di
sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e
delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario
della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dei
lavori pubblici, dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi
sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo puo' essere omesso quando,
anziche' di gare di velocita', si tratti di gare di regolarita' per le quali
non sia ammessa una velocita' media eccedente 50 km/h sulle tratte da
svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi
sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso e' sempre necessario per
le tratte in cui siano consentite velocita' superiori ai detti limiti.
- Nei casi in cui, per motivate necessita', si
debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima
di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero
dei lavori pubblici il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni
prima della competizione. Il prefetto puo' concedere l'autorizzazione di
spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi
sportivi competenti lo richiedano per motivate necessita', dandone
comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.
- L'autorizzazione della prefettura e' altresi'
subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di
assicurazione per la responsabilita' civile di cui all'art. 3 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni.
L'assicurazione deve coprire altresi' la responsabilita' dell'organizzazione
degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative
attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa
vigente.
- Al termine di ogni competizione il prefetto
comunica tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della
predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della
competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione
e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
- Chiunque organizza una competizione sportiva
indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e'
lire duecentomila a lire ottocentomila, se si tratta di competizione sportiva
atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire unmilione a
lire quattromilioni se si tratta di competizione sportiva con veicoli a
motore. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I. sezione II. del
titolo VI.
- Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o
limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una
competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a
lire quattrocentomila, se si tratta di competizione sportiva atletica,
ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a
motore.