Art. 194. Disposizioni di carattere generale
- In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una
determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si
applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste
dalle norme del presente capo.
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